Sinergie di Scuola – 15/04/2013 – Pagamenti scaduti delle pubbliche amministrazioni
Sulla Gazzetta Ufficiale n.82 dell’8/04/2013 è stato pubblicato il decreto-legge 8/04/2013, n.35, recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali”.
Vista la particolare importanza del decreto legge e le possibili conseguenze di carattere sanzionatorio a carico dei dirigenti responsabili, tra cui anche i Dirigenti scolastici, la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito le prime indicazioni operative in materia.
Con la circolare n. 17 del 10/04/2013, la Rgs ha ricordato che l’articolo 7 del decreto-legge ha introdotto misure in materia di certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni per somministrazioni, forniture e appalti, estendendo l’obbligo di certificazione a tutte le amministrazioni statale, comprese le istituzioni scolastiche.
Il primo aspetto da considerare è l’obbligo di registrazione sulla piattaforma elettronica su http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml
L’articolo 7 del decreto-legge stabilisce che le amministrazioni interessate devono registrarsi entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (quindi entro il 28 aprile 2013) e che la mancata registrazione entro il predetto termine è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili, oltre a comportare responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Per i dirigenti responsabili, è prevista inoltre una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma elettronica.
A tale proposito, la Rgs precisa che ciascuna amministrazione, secondo le modalità ritenute maggiormente conformi alla propria organizzazione, è tenuta ad individuare, tra i propri vertici amministrativi, i soggetti tenuti alla registrazione sulla piattaforma elettronica. I predetti soggetti, una volta provveduto ad abilitare l’amministrazione, avvalendosi delle funzionalità presenti sul sistema, potranno indicare i dirigenti, che, in coerenza con le deleghe disposte, saranno accreditati ad operare sulla piattaforma per rilasciare le certificazioni dei crediti. Costituiscono vertici amministrativi anche i Dirigenti scolastici.
Il suddetto obbligo di iscrizione in piattaforma elettronica deve, quindi, intendersi riferito, con le modalità indicate da ciascuna amministrazione, anche ai titolari dei poteri di spesa ai sensi della legge 908/1960, ai funzionari delegati titolari di contabilità ordinaria o di contabilità speciale, ai commissari delegati in qualunque modo denominati, in quanto competenti alla gestione di risorse.
Un ultimo aspetto riguarda la ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni. I commi da 4 a 7 disciplinano la ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni, da effettuare tramite la piattaforma elettronica nel periodo intercorrente tra il 1° giugno e il 15 settembre 2013.
Il comma 4 prevede che, sulla base di un apposito modello che sarà reso disponibile sulla piattaforma elettronica prima della data iniziale sopra indicata, le amministrazioni debitrici debbano comunicare l’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012 e in essere alla data della comunicazione, con l’indicazione dei dati identificativi del creditore. Il modello consentirà di evidenziare, nell’ambito dei predetti debiti, quelli già oggetto di cessione o di certificazione.
Il mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni debitrici rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Sotto tale profilo, l’adempimento relativo alla compilazione dell’elenco di cui al comma 4 è da intendersi in capo a ciascun soggetto responsabile della registrazione, individuato tra i vertici amministrativi secondo le modalità sopra illustrate. L’alimentazione del predetto elenco è in carico ai dirigenti abilitati ad operare sulla piattaforma, sulla base delle informazioni relative ai debiti in essere per ciascuna attività di spesa: tali dirigenti sono pertanto soggetti alle sanzioni previste dal comma 5 in caso di mancata o inesatta comunicazione dei dati.