Sinergie di Scuola – 16/08/2017 – I nuovi termini del procedimento disciplinare
Dopo l’Usr Toscana, anche l’Usr Lombardia ha fornito indicazioni circa le novità introdotte dal D.lgs 75/2017 concernenti il rapporto di lavoro e il procedimento disciplinare.
Di particolare rilievo risultano essere:
- i nuovi termini del procedimento disciplinare
- l’espressa previsione della competenza dei dirigenti scolastici nell’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione per 10 giorni
- doverosità delle comunicazioni all’Ispettorato per la funzione pubblica, con un esplicito richiamo legislativo.
Termini del procedimento disciplinare
La contestazione d’addebito deve avvenire con immediatezza, o comunque non oltre 30 giorni dalla conoscenza dei fatti; il dipendente è convocato per l’audizione a sua difesa con preavviso di almeno 20 giorni; il procedimento disciplinare si conclude, con archiviazione o sanzione, entro 120 giorni dalla contestazione d’addebito.
Non sussiste dunque più la precedente differenziazione dei termini del procedimento in funzione dell’organismo procedente.
Irrogazione delle sanzioni
Il comma 9-quater nell’art. 55 bis attribuisce, eliminando definitivamente ogni dubbio interpretativo, la competenza del procedimento disciplinare, per le infrazioni per cui è prevista l’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni, al responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale.
La riforma, dunque, supera definitivamente i dubbi sollevati da parte della giurisprudenza: la competenza dei dirigenti scolastici nell’irrogazione di sanzioni disciplinari sino alla sospensione fino a 10 giorni, è oggi espressamente prevista dalla legge. Per il resto è confermata la competenza degli UCPD.
Nei casi di infrazioni più gravi, dunque, il dirigente scolastico interessato, immediatamente, e comunque entro 10 giorni, segnala all’Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari i fatti rilevanti di cui abbia avuto conoscenza.
La norma in esame non prevede la contestuale comunicazione al dipendente della trasmissione degli atti all’UCPD (comma 3 dell’articolo 55 bis vecchi testo). Tale adempimento, anche se non più previsto dalla legge, appare però quanto meno opportuno, date anche le indicazioni a suo tempo fornite dal MIUR con la circolare 88/2010.
Comunicazioni all’Ispettorato per la funzione pubblica
Assumono carattere vincolante le comunicazioni al Dipartimento della Funzione pubblica ai fini del monitoraggio sull’esercizio del potere disciplinare (v. C.M. 32 del 20 aprile 2012).
Vedi testo degli artt. dal 55 al 55 sexies del D.Lgs 165/2001 nella nuova versione, dove sono evidenziate le modifiche/novità di maggior rilievo.