Sinergie di Scuola – 16/11/2012 – Infortunio di un’alunna che cade sui gradini esterni della scuola
Gli obblighi di sorveglianza e di tutela a carico dell’istituto scolastico sussistono solo a partire dal momento in cui l’allievo entra nella scuola, mentre quanto accade prima di tale momento, ancorché in prossimità della scuola stessa, può ricevere tutela, ricorrendone le condizioni, solo ai sensi dell’art. 2051 c.c.
A sostenerlo è la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 19160 del 6 novembre 2012, si è occupata del ricorso dei genitori di un’alunna che era caduta, andando a sbattere contro i gradini esterni della scuola, sdrucciolevoli ed instabili.
Il ricorso è stato respinto, perché, per la Suprema Corte “in realtà gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell’Istituto scattano solo allorché l’allievo si trovi all’interno della struttura, mentre tutto quanto accade prima, per esempio sui gradini di ingresso, può, ricorrendone le condizioni, trovare ristoro attraverso l’attivazione della responsabilità del custode, ex art. 2051 cod. civ.”.
Ne consegue che non è condivisibile l’assunto secondo il quale la nozione di orario scolastico debba essere estesa alla fase di ingresso nell’edificio, sì che si possa predicare la sussistenza, sin dal momento in cui l’allievo si trovi sulle scale esterne di accesso allo stabile, ovvero in area immediatamente a questo prospiciente, dell’obbligazione dell’Istituto di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità dello scolaro.
Il vincolo negoziale e il connesso regime di responsabilità non può, dunque, essere esteso ad un arco spaziale e temporale dai contorni indefiniti, nel quale il personale della scuola non ha, a ben vedere, alcuna seria possibilità di esercizio delle funzioni sue proprie.