Sinergie di Scuola – 16/12/2014 – Voucher per l’infanzia anche per le dipendenti pubbliche
Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – dell’11/12/2014 è stato pubblicato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione concernente il contributo sperimentale per l’acquisto dei servizi per l’infanzia previsto dall’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il decreto stabilisce i criteri di accesso al beneficio e le modalità di utilizzo delle misure previste, determina il numero e l’importo dei voucher.
Il decreto offre alla madre lavoratrice la possibilità di avvalersi di voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, con una serie di novità rispetto al passato, tra cui l’estensione della fruizione del beneficio anche alle lavoratrici del pubblico impiego, che prima ne erano escluse.
La madre lavoratrice dipendente di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro oppure iscritta alla gestione separata, al termine del periodo di congedo di maternità e negli undici mesi successivi, ha la facoltà di richiedere, al posto del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati. La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia usufruito in parte del congedo parentale.
Il beneficio consiste in un contributo, pari ad un importo massimo di 600 euro mensili, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi. Il limite di spesa fissato per ciascuno degli anni 2014 e 2015. La domanda per i due anni va presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Inoltre, è stato introdotto quale requisito per l’erogazione del beneficio l’ordine di presentazione delle domande e non più l’ISEE, che viene invece valutato solo in via eventuale se le risorse non siano ritenute sufficienti.