Sinergie di Scuola – 17/11/2018 – In G.U. il nuovo regolamento di contabilità
Sulla G.U. Serie Generale n. 267 del 16/11/2018 è finalmente stato pubblicato il tanto atteso D.I. n. 129 del 28/08/2018 recante “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
Il decreto, che tiene conto delle innovazioni in materia negoziale contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo al Codice), si sviluppa in 8 Titoli e 56 articoli.
Riservandoci ulteriori approfondimenti, riportiamo quanto disposto in materia di Programma annuale e Conto consuntivo.
Programma annuale
Il Capo II del Titolo I riguarda il Programma annuale. In particolare, l’art. 5 illustra le tempistiche per la sua redazione.
Il Programma annuale è predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d’istituto per l’approvazione. Entro la stessa data del 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile. I revisori dei conti rendono di regola il suddetto parere, che può essere acquisito anche con modalità telematiche ed essere verbalizzato successivamente, nella prima visita utile, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
La delibera di approvazione del programma annuale è adottata dal Consiglio d’istituto entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa. In caso di parere dei revisori dei conti non favorevole al suddetto programma per rilevata mancanza di regolarità contabile, l’istituzione scolastica tiene conto delle osservazioni formulate dai revisori dei conti e, in caso di mancato recepimento, fornisce adeguata motivazione, anche nel caso in cui il predetto parere sia stato acquisito dopo la deliberazione del Consiglio d’istituto.
Ai fini della tempestiva elaborazione del programma annuale, il Miur, entro il 30 settembre di ciascun anno provvede a erogare alle istituzioni scolastiche, il fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Entro la medesima data, il Miur comunica in via preventiva l’ulteriore risorsa finanziaria che compone il fondo di funzionamento, tenuto conto di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge del bilancio dello Stato, relativamente al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell’anno scolastico di riferimento, da erogarsi nei limiti di quelle iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il 28 febbraio dell’esercizio finanziario cui fa riferimento il programma annuale.
Il programma annuale è pubblicato entro quindici giorni dall’approvazione nel Portale unico dei dati della scuola, nonchè nel sito internet di ciascuna istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente.
L’art. 6 disciplina la gestione provvisoria. Nei casi in cui il programma annuale non è approvato dal Consiglio d’istituto entro la data del 31 dicembre il dirigente scolastico provvede alla gestione provvisoria per garantire il funzionamento didattico e amministrativo generale e la prosecuzione dei progetti e delle attività pluriennali oggetto di approvazione con il programma annuale dell’esercizio finanziario precedente. In questi casi, il dirigente scolastico, entro il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del 31 dicembre, comunica all’Ufficio scolastico regionale competente l’avvio della gestione provvisoria. L’Ufficio scolastico regionale nomina, entro i dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione, un commissario ad acta che provvede all’approvazione del programma entro 15 giorni dalla nomina. La gestione provvisoria è realizzata, nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti di spesa definitivi del programma annuale, regolarmente approvato, relativo al precedente esercizio e non può eccedere i termini di cui sopra per l’approvazione del programma da parte del commissario ad acta.
L’art. 10 disciplina invece le verifiche, le modifiche e l’assestamento al programma annuale. Il Consiglio d’istituto verifica, almeno una volta durante l’esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell’istituto, nonchè lo stato di attuazione del programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie. Ulteriori verifiche possono essere disposte dal dirigente scolastico.
L’attività di verifica è effettuata sulla base di apposita relazione predisposta dal dirigente scolastico e dal D.S.G.A., che evidenzia anche le entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti, nonchè i pagamenti eseguiti.
Le variazioni del programma annuale, che si rendono eventualmente necessarie a garantire la realizzazione del medesimo programma in relazione anche all’andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti, sono deliberate dal Consiglio d’istituto con decisione motivata, adottata su proposta della Giunta esecutiva o del dirigente scolastico.
Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonchè tra la gestione dei residui e quella di competenza e viceversa.
Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti a entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio d’istituto, sono disposte con decreto del dirigente scolastico, da trasmettere per conoscenza al Consiglio d’istituto.
Durante l’ultimo mese dell’esercizio finanziario non possono essere apportate variazioni al programma, salvo casi eccezionali da motivare.
Conto consuntivo
L’art. 23 tratta la redazione del Conto consuntivo, che deve esserepredisposto dal D.S.G.A. entro il 15 marzo dell’esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce ed è corredato da una dettagliata relazione che illustra l’andamento della gestione dell’istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.
La relazione illustrativa della gestione evidenzia, altresì, in modo specifico le finalità e le voci di spesa cui sono stati destinati i fondi eventualmente acquisiti con il contributo volontario delle famiglie, nonché quelli derivanti da erogazioni liberali.
Il conto consuntivo è sottoposto dal dirigente scolastico, entro la stessa data del 15 marzo, all’esame dei revisori dei conti che esprimono il proprio parere con apposita relazione entro il successivo 15 aprile. Il conto consuntivo, corredato della relazione dei revisori dei conti, è quindi trasmesso al Consiglio d’istituto, che lo approva entro il 30 aprile dell’esercizio successivo a quello cui si riferisce.
Il conto consuntivo, approvato dal Consiglio d’istituto in difformità dal parere espresso dai revisori dei conti, è trasmesso entro il 10 giugno, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti di competenza, dal dirigente scolastico all’Ufficio scolastico regionale, unitamente agli allegati, al programma annuale, alle relative variazioni e delibere, nonchè a una dettagliata relazione che dia conto dei motivi per i quali il conto consuntivo è stato approvato in difformità dal parere dei revisori dei conti.
Nel caso in cui il Consiglio d’istituto non delibera sul conto consuntivo entro il 10 giugno, il dirigente scolastico ne dà comunicazione immediata ai revisori dei conti e all’Ufficio scolastico regionale, che nomina, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione, un commissarioad actail quale provvede al predetto adempimento entro quindici giorni dalla nomina.
Entro quindici giorni dall’approvazione il conto consuntivo è pubblicato nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito dell’istituzione medesima, sezione amministrazione trasparente.