Sinergie di Scuola – 17/03/2015 – Fatturazione elettronica obbligatoria per gli Enti non profit?
Il Ministero dell’Economia e Finanze ha risposto, il 12 marzo, a due interrogazioni parlamentari riguardanti la fatturazione elettronica e l’ambito di applicazione dello split payment, con particolare riferimento agli enti non profit privi di partita Iva.
Associazioni non profit, onlus e fondazioni, che non svolgono attività commerciale e non hanno partita IVA, devono obbligatoriamente emettere fattura elettronica? Oppure è sufficiente che rilascino agli enti pubblici (scuole comprese) delle note spese per l’incasso delle somme che ricevono a seguito di convenzioni?
Il Mef ha così risposto: l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica verso la P.A. costituisce solo una diversa modalità di emissione della fattura, ma non incide sui presupposti per l’emissione della stessa, di cui agli articoli 1 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
In altri termini, i soggetti che prima del 6 giugno 2014, non erano tenuti ad emettere fattura verso la P.A. perché non obbligati dalla normativa vigente, anche successivamente a tale data non sono obbligati ad emettere fattura elettronica.
Questi soggetti, pertanto, potranno continuare a certificare le somme percepite in base a convenzioni con la P.A., emettendo note di debito in forma cartacea, senza l’obbligo di ricorrere alla fatturazione elettronica.
Altro problema riguarda lo split payment. A tale proposito, il vice ministro dell’economia e delle finanze Casero ha richiamato i contenuti della recente circolare n. 1/E del 2015 dell’Agenzia delle entrate con la quale è stato chiarito che non esiste perfetta coincidenza tra le amministrazioni nei confronti delle quali è obbligatoria la scissione dei pagamenti e quelle coinvolte nella fatturazione elettronica.
Con riferimento alla possibilità di ammettere una deroga all’applicazione del nuovo regime in favore degli enti non profit l’Agenzia delle entrate ha precisato che la scissione dei pagamenti non è applicabile alle operazioni rese dal fornitore nell’ambito di regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie. Al momento è in corso di approfondimento da parte dell’Agenzia delle entrate circa la corretta interpretazione della disciplina anche in merito all’esclusione delle operazioni rese da fornitori i quali applicano regimi speciali, che, pur prevedendo l’addebito dell’imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante, tra cui rientra il regime agevolato accordato alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche.