Sinergie di Scuola – 17/10/2013 – Responsabilità della scuola in caso di infortunio del minore
La scuola è tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti necessari, al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso, sia all’interno dell’edificio sia nelle pertinenze scolastiche, di cui abbia a qualsiasi titolo la custodia e messe a disposizione per l’esecuzione della propria prestazione.
A dirlo è la Corte di Cassazone che con la sentenza n. 22752 del 4 ottobre scorso è intervenuta sul caso di bambina che, essendo aperti i cancelli, scendendo dallo scuolabus era entrata nel piazzale antistante la scuola elementare che frequentava ed era caduta da un muretto che delimitava l’area sottostante dove si trovava l’ingresso del seminterrato locale caldaia e riportando di conseguenza la frattura della tibia.
Come più volte ribadito dalla stessa Corte, in ipotesi di danno cagionato dall’alunno a sé stesso (c.d. autolesioni), l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della medesima l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni.
È dunque compreso anche il cortile antistante l’edificio scolastico, del quale la scuola ha la disponibilità e qualora venga consentito il regolamentato accesso e lo stazionamento degli utenti, e in particolare degli alunni, prima di entrarvi.
L’istituto è pertanto tenuto ad osservare obblighi di vigilanza e controllo con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, e deve adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi. E deve anche tener conto del fatto che, in presenza di una situazione di pericolo, i minori, se lasciati soli, possono compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi, come in questo caso, dove “sussisteva la … situazione pericolosa del locale per riscaldamento seminterrato, non protetto da idonee recinzioni”.
La Corte ha dunque ribadito che lo svolgimento del rapporto si estende a tutto il tempo in cui l’alunno fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, e pertanto sin dal momento in cui con l’apertura dei cancelli risulta consentito l’ingresso e la permanenza degli alunni nel piazzale antistante la scuola, e cioè all’interno della pertinenza scolastica messa a disposizione dalla scuola dei fruitori della propria complessa prestazione contrattuale.