Sinergie di Scuola – 17/12/2014 – Competenza all’elaborazione del mod. TFR1 per il personale a T.I.
La nota prot. 19391 del 16/12/2014, indirizzata agli Uffici Scolastici Regionali, contiene importanti precisazioni riguardanti la competenza alla trasmissione del modello TFR/1 per i casi di cessazione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato in regime di TFR.
Con il D.P.R. 275/99 sono state attribuite alle istituzioni scolastiche alcune funzioni già di competenza dell’amministrazione centrale e periferica, tra cui quelle relative allo stato giuridico e previdenziale del personale assunto in ruolo dopo il 2000.
Considerando che sono obbligatoriamente in regime di trattamento di fine rapporto tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000, in assenza di diverse determinazioni adottate dai competenti UU.SS.RR., il Miur ritiene che l’elaborazione del modello in questione debba essere demandata alle singole istituzioni scolastiche, peraltro già competenti per la trasmissione all’INPS delle pratiche relative al TFR per i supplenti brevi e il personale a tempo determinato.
Nel caso in cui le istituzioni scolastiche non dovessero disporre di tutti i dati giuridico-economici necessari, ad esempio per quanto concerne i dipendenti in regime di TFS cosiddetti “optanti” che, a seguito dell’adesione al Fondo “Espero”, transitano automaticamente in regime TFR, gli Uffici interessati dovranno inviare tempestivamente alle scuole tutte le informazioni utili alla compilazione del modello TFR/1.