Sinergie di Scuola – 18/01/2013 – Disoccupazione a rischio per i supplenti brevi
Come abbiamo già avuto modo di trattare su questo sito, in rivista e in un apposito Speciale, la legge n.92/2012 (riforma del mercato del lavoro) ha profondamente modificato la disciplina della disoccupazione, introducendo due nuovi strumenti: l’ASpI e la Mini-ASpI.
Per quanto riguarda in particolare quest’ultima, che sostituisce la “vecchia” indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, la lettera del testo di legge rischiava di escludere coloro ne avessero maturato il diritto nel 2012, perché, mentre la vecchia indennità a requisiti ridotti veniva erogata nell’anno successivo al periodo di disoccupazione (con conseguente presentazione della domanda dal 1° gennaio al 31 marzo dell’anno successivo al periodo di disoccupazione), la mini ASpI richiede l’immediata presentazione della domanda per potersi attivare durante il periodo di disoccupazione. In altri termini, con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni a partire da gennaio 2013, coloro che nel 2012 avevano maturato diritto all’indennità a requisiti ridotti ed erano in attesa di presentare la domanda all’inizio dell’anno successivo, rischiavano di trovarsi in ritardo rispetto ai criteri di presentazione della domanda del nuovo strumento e privi della copertura della vecchia indennità.
Una situazione, questa, che avrebbe fortemente penalizzato i precari della scuola.
Fortunatamente, anche grazie alle sollecitazioni sindacali, è stato previsto un periodo transitorio per il 2012 con l’istituzione della “mini ASpI 2012”, così denominata proprio per distinguerla dalla mini ASpI a regime.
Purtroppo però questo intervento potrebbe non essere sufficiente, perchè dalla Mini ASpI a regime potrebbe comunque essere esclusa la maggior parte dei precari della scuola. Infatti la circolare Inps n. 142 del 18/012/2012 prevede che:
1.l’indennità venga corrisposta solo ed esclusivamente in presenza dello stato di disoccupazione;
2.le domande vengano presentate entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento (che corrisponde all’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro);
3.in caso di nuova occupazione l’indennità venga sospesa d’ufficio.
Come giustamente rilevato dalla FLC Cgil, “il combinato disposto da tali condizioni rischia, di fatto, di precludere la fruizione della Mini ASpI a coloro che sperimentano brevi ma molteplici periodi di disoccupazione perché lavorano con contratti di lavoro a tempo determinato di pochi mesi o settimane. Si tratta della condizione (diffusa!) di tante lavoratrici e lavoratori precari e in particolare di tutti i colleghi, docenti e ATA (amministrativi, tecnici e ausiliari) che lavorano nella scuola con supplenze brevi”.
Per tali ragioni il sindacato scuola ha chiesto un incontro urgente con il ministero e le istituzioni competenti per garantire ai lavoratori precari più deboli il pagamento dell’indennità.