Sinergie di Scuola – 18/11/2014 – Aspettativa per motivi di lavoro art. 18 del CCNL
L’aspettativa per motivi di lavoro di cui all’art. 18 del CCNL Scuola e il cd. anno sabbatico sono tra di loro cumulabili, cosicchè un docente che voglia accettare un contratto di lavoro biennale come docente universitario può farlo, fruendo dei due periodi di aspettativa.
La precisazione è contenuta nel parere del 17/11/2014 con il quale l’Usr per l’Umbria ha risposto al quesito di una docente che aveva chiesto quale normativa applicare per poter accettare un contratto di lavoro biennale come docente universitaria.
L’Usr ha consigliato alla docente di usufruire dapprima dell’aspettativa prevista dall’art. 18, comma 3 CCNL, per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa e, successivamente, del cd. anno sabbatico.
L’art. 18 del CCNL Scuola prevede, al comma 3, che il dipendente possa essere collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa.
Come precisato dall’Usr per l’Umbria, il tenore letterale della norma, che fa riferimento esclusivo ad “un anno scolastico”, è da intendere ad un determinato anno scolastico e non ad un periodo massimo di durata comprensivo della sommatoria di più mesi fino alla concorrenza di un anno. Anche l’ARAN, nell’orientamento applicativo del 14 dicembre 2011, ha precisato che per l’art. 18, comma 3, il periodo è circoscritto ad un anno scolastico. Tra l’altro, si tratta di aspettativa che il dipendente può richiedere una sola volta nell’arco dell’intera vita lavorativa.
La concessione dell’aspettativa di cui all’art. 18 non è discrezionale, in quanto la norma prevede testualmente che il dipendente “è collocato in aspettativa a domanda”. Naturalmente, nella domanda il dipendente dovrà precisare ed attestare l’esperienza lavorativa per la quale chiede di essere collocato in aspettativa.
A seguito di ciò, la docente interessata potrebbe richiedere di usufruire del cd. anno sabbatico. Il comma 14 dell’art. 26 della legge 448 del 23.12.1998 (legge finanziaria 1999), prevede infatti la possibilità per i docenti che hanno superato l’anno di prova di usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita (c.d. anno sabbatico) della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni compreso il primo decennio. Tale aspettativa non può essere oggetto di frazionamento, così che l’avvenuta fruizione di un periodo di durata inferiore ad un anno scolastico esaurisce il diritto dell’interessato a chiedere ulteriori periodi di aspettativa nell’arco del decennio in considerazione. I docenti che richiedono questo tipo di aspettativa non retribuita non sono tenuti ad enunciare i motivi della richiesta.
L’aspettativa per altra attività lavorativa (così come le altre aspettative di cui all’art. 18 CCNL) è cumulabile con il cd. anno sabbatico: non vi è alcuna disposizione normativa che vieti ad un docente che ha già fruito dell’aspettativa di cui all’art. 18 comma 3 CCNL di richiedere l’anno sabbatico o viceversa. Le due aspettative, diverse normativamente e sostanzialmente, sono dunque cumulabili.
Nel caso in questione, secondo l’Usr, non può essere richiamata a normativa sulla durata complessiva dell’aspettativa prevista dall’art. 70 del DPR 3 del 1957 in quanto la suddetta norma si riferisce esclusivamente alla durata complessiva dell’aspettativa per motivi di famiglia e per infermità (quindi non contempla altre forme di congedo o aspettativa) che non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.