Sinergie di Scuola – 19/02/2022 – Assegno unico, le maggiorazioni che ne aumentano l’importo
Fonte: http://www.sinergiediscuola.it/
Con riferimento all’Assegno unico e universale che a decorrere dal 1° marzo 2022 sostituirà l’assegno al nucleo familiare e le detrazioni per familiari a carico, per determinare l’importo spettante l’INPS terrà conto di alcune situazioni particolari, con possibilità anche di cumulare più maggiorazioni.
Figli successivi al secondo
Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.
Figli con disabilità
Per ciascun figlio minorenne con disabilità come definita ai fini ISEE, gli importi sono incrementati di una somma pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.
Per ciascun figlio maggiorenne di età fino a 21 anni con disabilità (di grado almeno medio), è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 80 euro mensili.
Per ciascun figlio con disabilità (di grado almeno medio) a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.
Maggiorazioni per le madri di età inferiore a 21 anni
Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.
Genitori entrambi titolari di reddito da lavoro
Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.
Rilevano ai fini della maggiorazione in discorso i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d’impresa, che devono essere posseduti al momento della domanda.
In particolare, con riferimento ai redditi da lavoro autonomo, rilevano altresì:
- i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali;
- le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari.
Altre maggiorazioni
Sono inoltre previste:
- una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con 4 o più figli di importo pari a 100 euro mensili per nucleo
- una maggiorazione compensativa per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro.
Tutte le informazioni sono contenute nella circolare INPS n. 23 del 9/02/2022.
Per approfondimenti: