Sinergie di Scuola – 19/11/2014 – Basi dati: riapertura eccezionale della procedura
Qualche giorno fa abbiamo dato notizia dell’avvenuta pubblicazione, da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale dell’elenco delle oltre 10.000 amministrazioni inadempienti, tra cui molte scuole, che nei termini previsti dalla normativa vigente (cioè entro il 18 settembre scorso, poi prorogato al 1° ottobre 2014) non hanno inviato il file con l’elenco delle proprie basi di dati e non hanno effettuato la registrazione/autenticazione sul sito AgID dedicato.
Un adempimento, come ricordavamo, passato un po’ sotto silenzio (noi di Sinergie di Scuola siamo stati tra i pochi a segnalare per tempo una scadenza che interessava anche le scuole). E ancor oggi il Miur non ha fornito indicazioni in merito, come se l’obbligo non riguardasse le scuole.
Invece no: la legge obbliga tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (quindi incluse le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) a comunicare all’Agenzia per l’Italia digitale l’elenco delle basi di dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano. Lo specifica l’art. 24-quater, comma 2, D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014 l’11 agosto 2014. E anche con apposita faq l’Agenzia ha precisato che “devono comunicare l’elenco delle basi dati in gestione tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le Scuole di ogni ordine e grado, le Istituzioni educative...”.
Con messaggio di oggi, 18 novembre 2014, l’AgID comunica la riapertura temporanea della procedura online per la comunicazione degli elenchi.
Infatti, in considerazione delle numerose richieste ricevute, l’Agenzia ha deciso di riattivare, nel periodo dal 20 al 30 novembre 2014, la procedura on line per consentire ai soggetti interessati di effettuare l’adempimento.
La comunicazione può essere effettuata attraverso il sito AgID dedicato, seguendo le relative indicazioni, mentre per ogni chiarimento si può fare riferimento alle domande frequenti.
Trascorso tale periodo non sarà in alcun modo possibile ricevere ulteriori comunicazioni di elenchi, per permettere l’analisi e la predisposizione del catalogo delle basi di dati della PA.
L’AgID ricorda l’importanza dell’adempimento, perchè la comunicazione di queste informazioni non serve solo per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, ma è necessaria per la realizzazione di un catalogo nazionale che consenta alle pubbliche amministrazioni di comunicare tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati mediante la cooperazione applicativa.
La comunicazione dell’elenco delle basi dati rappresenta quindi uno snodo di centrale importanza per l’attuazione di numerose disposizioni del CAD e dell’Agenda Digitale Italiana. È quindi importante che i dati trasmessi ad AgID siano il più possibile completi ed aggiornati.
Infine, una precisazione: l’invio telematico ad AgID dell’elenco delle basi dati in gestione non fa venir meno l’obbligo di effettuare la pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 52, comma 1, D. Lgs. n. 82/2005. Tale norma prevede che le pubbliche amministrazioni debbano pubblicare nel proprio sito web, all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”, il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che ne disciplinano l’esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo.