Sinergie di Scuola – 20/03/2014 – Permessi sindacali nel Comparto Scuola
Recentemente la nota prot. n. 6691 del 13/03/2014 ha riepilogato la disciplina riguardante i permessi sindacali per il personale scolastico.
I Dirigenti delle organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto Scuola, non collocati in distacco o aspettativa sindacale, possono fruire, ai sensi degli artt. 8,9,10 del citato contratto stipulato il 7/8/98 nel limite del monte-ore a ciascuna spettante, di permessi sindacali giornalieri e orari per l’espletamento del loro mandato, la partecipazione a trattative sindacali e la partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.
Tali permessi non possono superare bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale tenuto ad assicurare la continuità didattica, i cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, i dodici giorni nel corso di tutto l’anno scolastico. Nella singola istituzione scolastica, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa, il cumulo dei permessi, fermo restando il limite massimo di dodici giorni nel corso dell’anno scolastico, può essere diversamente modulato previo accordo tra le parti.
Nel caso di fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato un numero di ore pari all’orario di lavoro giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce. Nell’utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell’attività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente. A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede decentrata.
Nella richiesta di fruizione del permesso l’Associazione sindacale richiedente deve specificare, oltre al periodo dell’assenza e della relativa durata, l’esatta imputazione dell’assenza medesima, specificando se si tratta di permesso per espletamento del mandato (art. 10 C.C.N.Q. 7/8/98) o di permesso per la partecipazione a riunioni degli organi statutari (art. 11 C.C.N.Q. 7/8/98) al fine di evitare contestazioni successive dovute ad errate interpretazioni.
La verifica dell’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell’Associazione sindacale di appartenenza dello stesso.
Qualora le OO.SS. interessate avessero già usufruito dall’1/09/2013 di permessi sindacali retribuiti, il numero delle ore utilizzate dovrà essere scomputato dal contingente complessivo spettante fino al 31/08/2014.
Con riferimento ai dirigente sindacali collocati in posizione di semi distacco o semi aspettativa sindacale, il comma 8 dell’art. 7 del C.C.N.Q. del 7/8/98 precisa che i citati dirigenti “non possono usufruire di permessi previsti dagli artt. 8 e 9 . In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l’espletamento del mandato senza riduzione del debito orario, che dovrà essere recuperato nell’arco dello stesso mese”.
Il C.C.N.Q del 27/1/99, all’art. 6 , comma 1 prevede che i permessi sindacali, giornalieri ed orari spettanti ai dirigenti sindacali possono essere cumulati. Tale dispositivo è riferito, per il comparto scuola , al solo personale che non è tenuto ad assicurare la continuità didattica, vale a dire al personale ATA e ai dirigenti scolastici.
Ci sono poi anche i permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale. Modalità e procedure sono definite nell’art. 12 del citato contratto del 7/08/98.
Per quanto riguarda i permessi spettanti alle RSU, i Dirigenti scolastici devono determinare, per il periodo 1/9/2013- 31/8/2014, il contingente annuo di permessi spettanti alle RSU, nella misura pari a 25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e comunicarlo alle RSU stesse. Il contingente dei permessi attribuito nonché la eventuale distribuzione tra i componenti della RSU è gestito autonomamente dalle stesse, ovviamente nel rispetto del tetto massimo loro attribuito e delle norme pattizie sopra richiamate.
Relativamente infine alle procedure e modalità di concessione dei permessi sindacali previste dal C.C.N.Q. 17/10/2013, l’art. 7, comma 1, stabilisce che “è fatto obbligo alle Amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, immediatamente e comunque non oltre due giornate lavorative successive all’adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito Web GEDAP”. Allo scopo di procedere all’invio dei dati richiesti attraverso il sistema GEDAP, gli Uffici Provinciali potranno utilizzare i parametri di accesso già in loro possesso, in quanto già accreditati come “utenti semplici” e abilitati all’inserimento diretto dei dati con proprio codice identificativo e password forniti dal MIUR – Gabinetto negli anni precedenti.