Sinergie di Scuola – 20/07/2015 – Nessun obbligo di comunicazione dello stato di gravidanza
E’ illegittimo il licenziamento di una lavoratrice che, al momento dell’assunzione, non ha informato il datore di lavoro di essere incinta.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13692 del 3/07/2015, richiamando quanto più volte richiamato sulla questione dalla stessa Corte.
Infatti, il licenziamento intimato alla lavoratrice dall’inizio del periodo di gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino in violazione dell’art. 2, secondo comma, legge n. 1204 del 1971, è affetto da nullità ed è improduttivo di effetti, “con la conseguenza che il rapporto deve ritenersi giuridicamente pendente e il datore di lavoro inadempiente va condannato a riammettere la lavoratrice in servizio ed a pagarle tutti i danni derivanti dall’inadempimento, in ragione dal mancato guadagno“.
Del resto “il divieto di licenziamento di cui all’art. 2 della legge n. 1204 del 1971 opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza o puerperio e, pertanto, comporta, ai sensi del comma 5 dell’art. 54 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, la nullità del licenziamento intimato nonostante il divieto“.
Inoltre, sempre secondo la Corte, “la condotta della lavoratrice gestante o puerpera, la quale – al momento dell’assunzione al lavoro con contratto a tempo determinato – non porta a conoscenza del suo stato il datore di lavoro, non può in alcun caso concretizzare una giusta causa di risoluzione del rapporto lavorativo e, più specificamente, la “colpa grave” prevista dall’art. 2, terzo comma, lett. a), della legge n. 1204 del 1971, atteso che un siffatto obbligo di informazione – che, peraltro, non può essere desunto dai canoni generali di correttezza e buona fede di cui agli art. 1175 e 1375 cod. civ. o da altri generali principi dell’ordinamento – finirebbe per rendere inefficace la tutela della lavoratrice madre ed ostacolerebbe la piena attuazione del principio di parità di trattamento, garantito costituzionalmente e riaffermato anche dalla normativa comunitaria (Direttive CEE n. 76/207 e 92/85)” (v. Cass. 6-7-2002 n. 9864)“.