Sinergie di Scuola – 20/11/2013 – La p.a. può contribuire alle spese legali per la difesa del dipendente?
L’amministrazione è legittimata a contribuire alla difesa del suo dipendente imputato in un procedimento penale, sempreché sussista un interesse specifico dell’amministrazione al riguardo, da individuarsi qualora l’oggetto dell’imputazione sia in una diretta connessione con i fini della pubblica amministrazione. Elementi palesemente mancanti nella fattispecie trattata dalla Corte di Cassazione, con sentenza 4 luglio – 30 ottobre 2013, n. 24480, in cui veniva contestata al ricorrente la violazione di doveri del suo ufficio al fine di perseguire un utile privato e indebito mediante lo sviamento a fini propri di risorse da destinare allo svolgimento delle attività istituzionali. Un’ipotesi in cui sussiste, al contrario, l’interesse dell’amministrazione a veder sanzionate le eventuali attività abusive compiute dal soggetto svolgente un servizio alle sue dipendenze.
La Suprema Corte ha così deciso sul ricorso di un coordinatore amministrativo di un istituto professionale sardo, il quale aveva richiesto al Ministero della Pubblica Istruzione il rimborso ex art. 18 del D.L. n. 67/1997 delle spese legali sostenute per difendersi nel processo penale celebrato nei suoi confronti, per i reati di falso e peculato, che si era concluso con assoluzione in primo grado dall’imputazione di falso e assoluzione in cassazione per il reato di abuso di ufficio non patrimoniale.
Nel caso di specie, il ricorrente si era avvalso del lavoro di alcuni collaboratori scolastici, per effettuare un suo trasloco privato durante l’orario di servizio. Allo stesso era anche stato contestato di aver corretto i registri di presenza del personale non docente alterando gli orari di entrata e uscita.
Secondo la Corte di appello, le imputazioni escludevano qualsiasi collegamento fra i fatti contestati e l’espletamento del servizio da parte del coordinatore amministrativo, e individuavano un abuso della qualità di coordinatore amministrativo al fine di effettuare e utilizzare un’attività del tutto estranea al rapporto di servizio.
E pertanto, non essendo l’attività imputabile all’amministrazione, essa non poteva dare luogo al rimborso delle spese legali in quanto esclusivamente attinente alla sfera privata del soggetto e estranea al rapporto di servizio.
Tesi, questa, confermata dalla Cassazione, perchè anche se il fatto della assoluzione del dipendente scolastico in questione è incontroverso, questo non ha alcuna incidenza rispetto al giudizio di non attribuibilità all’amministrazione dell’attività in contestazione e di irriconducibilità ai suoi fini istituzionali.
Corte di Cassazione, sez. I Civile,
Presidente Carnevale – Relatore Bisogni
Fatto e diritto
Rilevato che:
1.
2. Si è costituito il Ministero e ha chiesto il rigetto della domanda perché i fatti contestati nel procedimento penale non erano connessi con l’espletamento del servizio o l’assolvimento di obblighi istituzionali da parte dell’O. (responsabile amministrativo presso l’Istituto professionale per l’industria e l’artigianato di Alghero che avrebbe costretto, in orario di ufficio, alcuni dipendenti dell’Istituto a effettuare il trasloco dei mobili della sua abitazione falsificando il registro delle presenze del personale), non era mai intervenuta una sentenza che escludesse la commissione dei fatti, l’O. non aveva provato il pagamento delle spese legali né la sottoposizione della parcella al parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato.
3. Il Tribunale di Cagliari ha respinto la domanda e la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado.
4. Ricorre per cassazione A..O. affidandosi a nove motivi di impugnazione.
5. Si difende con controricorso il Ministero.
Ritenuto che:
6. Con il primo motivo di ricorso si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva (la nota dell’Avvocatura Generale dello Stato n. 113889 del 7 novembre 2011) sull’erroneo presupposto della sua tardiva produzione in giudizio.
7. Il motivo è infondato perché la Corte di appello ha preso in considerazione il contenuto del documento e non lo ha ritenuto qualificabile come parere di congruità ai fini dell’applicabilità dell’art. 18 del D.L. n. 67/1997 convertito in L. n. 135/1997.
8. Con il secondo motivo di ricorso si deduce extrapetizione riconducibile all’art. 112 c.p.c. in quanto sulla base della posizione assunta dall’Avvocatura si doveva ritenere pacificamente riconosciuto l’an debeatur e quindi non chiamata la Corte di appello a pronunciarsi sull’applicabilità della normativa indicata.
9. Il motivo, oltre ad essere stato formulato in modo ambiguo e non autosufficiente quanto al contenuto del parere dell’Avvocatura e alla indicazione della sede processuale in cui esso sarebbe stato prodotto, è palesemente infondato, non potendo il parere vincolare in alcun modo il contenuto della decisione dei giudici di merito sulla questione, peraltro costituente motivo di impugnazione, della applicabilità del citato art. 18 alla fattispecie in esame.
10. Con il terzo motivo di ricorso si deduce omessa pronuncia riconducibile all’art. 112 c.p.c., relativamente alla correttezza e buona fede nell’adempimento dell’obbligazione pecuniaria sub specie di contraddittorietà tra comportamenti antecedenti (ammissione del debito) e comportamento successivi (resistenza in giudizio sul presupposto dell’insussistenza del debito).
11. Il motivo non specifica se e quando tale questione sia stata posta nel giudizio di merito. Si tratta in ogni caso di una questione del tutto infondata dato che l’Amministrazione era libera di assumere la posizione processuale ritenuta corrispondente a diritto in merito alla questione della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 18 in favore dell’odierno ricorrente.
12. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la inidoneità del canone logico del giudizio (fatto
controverso per il giudizio) e violazione di norma di diritto sostanziale. Il ricorrente ritiene che il giudizio richiesto alla Corte di appello era finalizzato a una valutazione complessiva del comportamento amministrativo e come tale rendeva insostenibile il rilievo della genericità della censura effettuato dalla Corte di appello peraltro a fronte di produzioni documentali tempestive e piena disponibilità dei fascicoli d’ufficio di primo grado. Ritiene inoltre che sia illogica la valutazione di genericità effettuata dalla Corte di appello delle difese dell’odierno ricorrente, quanto alla mancata prova del pagamento delle spese legali, difese che, secondo la Corte di appello, si sono limitate a richiamare genericamente l’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 senza spiegare il significato di tale richiamo in relazione alla previsione dell’art. 18 del D.L. n. 67/1997.
Secondo il ricorrente tale richiamo valeva e doveva essere interpretato come giustificativo della mancata produzione delle fatture in quanto rilasciabili in base alla disposizione normativa richiamata solo al saldo.
13. Il motivo oltre ad essere stato formulato in modo del tutto oscuro, relativa alla sua prima parte, non indica chiaramente quale violazione di legge né quale incongruenza logica della motivazione intenda censurare. Si ribadisce comunque che l’Amministrazione, sentita l’Avvocatura, ha assunto la posizione che ha ritenuto corrispondente a diritto e l’ha prospettata nel corso del giudizio. Non si vede quindi come possa censurarsi la decisione dei giudici di appello facendo genericamente riferimento a una prospettata richiesta di valutazione del comportamento complessivo dell’amministrazione. Quanto alla mancata prova del pagamento delle fatture la Corte di appello ha rilevato che sul punto l’appellante non ha censurato la decisione di primo grado. Il richiamo dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 deve ritenersi del tutto fuor di luogo a fronte di una disposizione quale l’art. 18 del D.L. n. 67/1997 che richiede la prova del pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso. Prova che il giudice di primo ha riscontrato non essere stata fornita e che l’appellante non ha dedotto di aver dato.
14. Con il quinto motivo di ricorso si deduce genericamente la violazione di norme sostanziali e si trae la conclusione che, prevedendo l’art. 18 la possibilità per l’amministrazione di concedere anticipazione del rimborso, egli non fosse tenuto a dimostrare in giudizio con l’esibizione di fattura quietanzata l’avvenuto pagamento delle spese processuali rispetto alle quali ha chiesto l’accertamento del diritto al rimborso.
15. La tesi del ricorrente è palesemente infondata. Non può infatti dedursi da una possibilità di anticipazione riservata alla valutazione discrezionale della amministrazione la deroga generale al regime probatorio delle spese per le quali si agisce al fine di ottenerne il rimborso che è insito nella natura stessa di rimborso della previsione normativa. Alla dimostrazione del pagamento è del resto subordinata la valutazione dell’Avvocatura generale dello Stato che infatti non è stata resa nel caso in esame.
16. Con il sesto motivo si deduce vizio logico della decisione e motivazione dato che la Corte di appello nonostante avesse constatato l’assoluzione del ricorrente dal reato di falso perché il fatto non sussiste quanto ad alcuni dei fatti contestati e per non aver commesso il fatto quanto ad altri non ha accolto la domanda.
17. Con il settimo motivo di ricorso si deduce un ulteriore vizio logico che colpisce la parte della motivazione con cui la Corte di appello afferma che obiettivamente l’imputazione e l’accertamento dei fatti contenuto nelle sentenze di merito, esclude l’esistenza di qualsiasi collegamento tra l’espletamento del servizio da parte dell’O. e il fatto oggetto dell’imputazione senza tenere invece conto dei titoli dei reati per cui il ricorrente fu processato (in particolare falso materiale e abuso di ufficio) e che attribuiscono la qualificazione di reati propri del pubblico amministratore.
18. I due motivi, che possono essere esaminati unitariamente per la loro stretta connessione, si fondano su una erronea interpretazione dell’art. 18 del D.L. n. 67/1997. Va premesso che le imputazioni, come trascritte dalla Corte di appello nella motivazione, riguardavano i
19. L’interpretazione concorde dei giudici di merito è corretta in quanto è stato ritenuto che
20. Con l’ottavo motivo di ricorso si deduce un’ulteriore inidoneità del canone logico di giudizio rilevando che la Corte di appello ha ritenuto che il fatto materiale contestato in sede penale sia stato incontestabilmente accertato mentre li accertamento compiuto in sede penale e più pienamente in sede disciplinare ha portato ad affermare che il comportamento addebitato all’O. non aveva comportato alcuno sviamento di personale ma solo l’espletamento del diritto ad avvalersi di un orario flessibile consolidato nella prassi dell’ufficio.
21. Le deduzioni del ricorrente sono irrilevanti ai fini della decisione perché il fatto della assoluzione dell’O. è incontroverso ma non ha alcuna incidenza rispetto al giudizio di non attribuibilità all’amministrazione dell’attività in contestazione e di irriconducibilità ai suoi fini istituzionali.
22. Infine con il nono motivo di ricorso si contesta nuovamente l’inidoneità del canone logico di giudizio.
Il ricorrente ritiene che in relazione alla complessità della fattispecie e alla criticabilità del comportamento dell’amministrazione dovesse pervenirsi perlomeno a una compensazione delle spese processuali.
23. Il motivo è inammissibile. La Corte di appello ha applicato il principio legale della soccombenza e una valutazione sulla possibilità e opportunità di una compensazione delle spese processuali di merito è del tutto preclusa in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 4.000 oltre spese prenotate a debito.