Sinergie di Scuola – 21/03/2017 – La scuola che eroga formazione non deve emettere fattura elettronica
Tra i diversi chiarimenti forniti dal Miur con la recente nota 5314, uno riguarda l’erogazione di attività di formazione da parte delle istituzioni scolastiche attraverso la “Carta del Docente”.
A tale proposito, il Miur ha ricordato che l’istituzione scolastica deve procedere alla sola validazione dei buoni di spesa, che si effettua inserendo negli appositi campi della funzione “valida buono” sia il codice esercente (in possesso della scuola) sia il codice del buono (fornito dal docente).
La scuola, nel rispetto di quanto previsto dall’art.10 del D.P.R. n. 633 del 1972, non deve dunque effettuare fatturazione tramite “fatturaPA”, poiché i buoni sono rimborsati direttamente da Consap, successivamente alla loro validazione, sul conto corrente intestato all’istituzione scolastica con causale specifica “codici buoni validati …” contenente i codici dei buoni validati dall’istituzione scolastica stessa.