Sinergie di Scuola – 22/10/2014 – Da part-time a full-time anche senza il consenso del lavoratore
Una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea (sentenza del 15/10/2014) si è espressa circa la legittimità dell’articolo 16 della legge n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro), nella parte in cui prevede la possibilità, per le Pubbliche Amministrazioni, di trasformare unilateralmente il rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno.
In particolare, l’articolo 16 in questione prevede che, in sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dall’articolo 73 del decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112, le amministrazioni pubbliche possano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 183/2010, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133.
Dopo un’analisi del contesto normativo, anche con riferimento al diritto dell’UE, i giudici hanno evidenziato che una normativa nazionale può prevedere che il datore di lavoro possa disporre la trasformazione di un contratto di lavoro da contratto a tempo parziale in contratto a tempo pieno senza il consenso del lavoratore interessato.
I giudici hanno inoltre sottolineato come una situazione in cui un contratto di lavoro a tempo parziale è trasformato in un contratto di lavoro a tempo pieno senza l’accordo del lavoratore interessato e una situazione in cui un lavoratore vede il suo contratto di lavoro a tempo pieno trasformato in un contratto di lavoro a tempo parziale contro la sua volontà non possano essere considerate situazioni comparabili; infatti, la riduzione del tempo di lavoro non comporta le stesse conseguenze del suo aumento, in particolare a livello di remunerazione del lavoratore, che rappresenta la contropartita della prestazione di lavoro.