Sinergie di Scuola – 23/06/2016 – Anagrafe delle prestazioni: scadenza 30 giugno 2016
Si ricorda che entro il 30 giugno tutte le pubbliche amministrazioni, comprese le istituzioni scolastiche, sono tenute agli adempimenti previsti nell’ambito dell’Anagrafe delle Prestazioni, la banca dati istituita dall’articolo 24 della Legge n. 412 del 30 dicembre 1991 per la misurazione qualitativa e quantitativa delle prestazioni rese dal personale delle amministrazioni pubbliche.
La norma è stata più volte modificata nel corso degli anni, fino all’ultimo intervento della legge n. 190/2012 per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione, in vigore dal 28 novembre 2012, che ha modificato l’art. 53 del d.lgs. 165/2001 in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici. La norma impone che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano darne comunicazione in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro quindici giorni dalla data di conferimento o autorizzazione dell’incarico, unitamente ad una relazione di accompagnamento.
La norma conferma la scadenza del 30 giugno di ciascun anno anche per l’invio della dichiarazione negativa, che obbliga le amministrazioni a comunicare, anche nel caso in cui non siano stati conferiti o autorizzati incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo.
Sempre entro il 30 giugno le amministrazioni pubbliche devono inoltre comunicare:
- i compensi erogati nell’anno precedente, per gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti; gli incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni nel semestre precedente;
- i compensi erogati nel semestre precedente per incarichi a consulenti e collaboratori esterni indipendentemente dal semestre di affidamento.
L’altra scadenza è il 31 dicembre 2016.
Si ricorda che la comunicazione deve essere effettuata dalle amministrazioni pubbliche esclusivamente per via telematica, tramite il sito http://www.perlapa.gov.it/, e che l’accesso al sistema è riservato esclusivamente ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni che hanno effettuato la registrazione perché Responsabili degli adempimenti di legge delle banche dati presenti sul sistema PERLA PA.
È importante, durante l’inserimento dei dati sul sistema, che i Responsabili di questo adempimento controllino tutti i dati (soprattutto gli importi) prima di inviarli al sistema PERLA PA.
Le operatrici del Desk Tecnico possono fornire infatti assistenza su ogni tipo di problematica giuridico-procedurale, ma esulano dalla responsabilità di modificare, dietro richiesta specifica degli utenti, i dati inseriti in modo non corretto sul sistema PERLA PA.
L’inserimento dei dati nel sistema è infatti,effettuato esclusivamente ad opera delle pubbliche amministrazioni, le quali, se inseriscono comunicazioni errate e/o insufficienti, possono incorrere nelle eventuali sanzioni stabilite dalla normativa.