Sinergie di Scuola – 23/12/2015 – A scuola in bici: la Camera riconosce l’infortunio in itinere
Nella seduta del 22 dicembre 2015 la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge (c.d. collegato ambientale), che contiene misure in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche.
Di interesse per le istituzioni scolastiche l’articolo 5, che destina, nel limite di 35 milioni di euro, la quota di risorse di competenza del Ministero dell’ambiente, per la realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro.
Sempre per favorire la mobilità sostenibile, l’articolo 5 prevede l’emanazione di apposite linee guida per favorire l’istituzione nelle scuole della figura del mobility manager, con il compito di coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa e di valorizzare l’utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale, coordinandosi con le strutture e le aziende di trasporto locali.
Infine, ma non meno importante, lo stesso articolo introduce un’altra novità: da ora in poi sarà considerato sempre indennizzabile l’infortunio c.d. in itinere qualora si sia verificato a seguito dell’utilizzo della bicicletta nel percorso casa-lavoro.
Ricordiamo che l’Inail tutela i lavoratori nel caso di infortuni avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. Il cosiddetto infortunio in itinere può verificarsi inoltre durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi (come il personale scolastico che si sposta da una scuola all’altra), oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale. È stata riconosciuta l’indennizzabilità anche per l’infortunio occorso al lavoratore durante la deviazione del tragitto casa-lavoro dovuta all’accompagnamento dei figli a scuola. Qualsiasi modalità di spostamento è ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi, ecc.) a patto che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari. Al contrario, il tragitto effettuato con l’utilizzo di un mezzo privato, compresa la bicicletta in particolari condizioni, è coperto dall’assicurazione solo se tale uso è necessitato.
In pratica, finora l’Inail indennizzava gli incidenti avvenuti in bicicletta nel tragitto casa-lavoro solo se, al pari di qualunque altro mezzo privato, tale uso era derivato dalla mancanza di mezzi pubblici. Ora, finalmente, proprio per incentivare l’uso della bicicletta, l’assicurazione Inail coprirà tutte le situazioni.