Sinergie di Scuola – 24/09/2020 – Visite fiscali, come cambiare l’indirizzo di reperibilità
L’Inps ha pubblicato la circolare 106 del 23/09/2020, concernente “Visite Mediche di Controllo domiciliare in caso di malattia comune. Comunicazione della variazione dell’indirizzo di reperibilità”.
Nell’ambito dell’evoluzione dei servizi per il cittadino e dell’informatizzazione e telematizzazione del processo delle visite mediche di controllo (VMC) in caso di malattia comune, è stato rilasciato, sul portale web dell’Istituto, un nuovo servizio per la comunicazione, da parte dei lavoratori dei settori privato e pubblico, della variazione dell’indirizzo di reperibilità, rispetto a quello precedentemente indicato.
Il nuovo canale di comunicazione tra lavoratore e Istituto sostituisce le modalità sino ad oggi in uso (e-mail alla casella medico-legale della Struttura territoriale di competenza o comunicazione mediante Contact center), che rimangono tuttavia ancora valide nei casi di indisponibilità del servizio telematico.
Non è invece possibile richiedere al medico curante di richiamare il certificato telematico, sebbene ancora in corso di prognosi, per variare l’indirizzo di reperibilità in esso riportato. Infatti, il certificato è richiamabile dal medico redattore solo ed esclusivamente per essere annullato (entro termini temporali ben precisi), ovvero rettificato per riformulare la prognosi espressa, riducendola.
Servizio denominato “Sportello al cittadino per le VMC”
Il cittadino lavoratore, previa autenticazione tramite le credenziali necessarie per l’utilizzo dei servizi telematici INPS, può accedere, dal portale web dell’Istituto, attraverso la sezione dedicata ai “Servizi Online”, allo “Sportello al cittadino per le VMC”. Il servizio consente, attraverso la navigazione fra diverse funzioni la comunicazione e la gestione, nell’ambito di un evento di malattia, di una diversa reperibilità, rispetto a quella comunicata precedentemente con il certificato di malattia in corso di prognosi o anche con altra comunicazione.
Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo
La funzione permette la comunicazione di un nuovo indirizzo di reperibilità per un’eventuale visita di controllo domiciliare. Per uno stesso certificato di malattia il cittadino può comunicare più reperibilità successive, con le seguenti precisazioni:
- ogni nuova reperibilità comunicata, nell’ambito dello stesso certificato di malattia in corso di validità, implica l’annullamento automatico dell’eventuale precedente reperibilità limitatamente al periodo di sovrapposizione tra i periodi delle due variazioni comunicate;
- ogni reperibilità è storicizzata, onde evitare che si perda traccia degli indirizzi che possono essere stati utilizzati per eventuali visite mediche di controllo.
Il cittadino, dopo essersi autenticato, dispone di due differenti funzioni da esercitare, esclusivamente in riferimento ad un preciso certificato di malattia in corso di prognosi, mediante i seguenti campi:
- Comunica indirizzo reperibilità, per indicare una nuova reperibilità che viene considerata utile a decorrere almeno dal giorno successivo a quello dell’avvenuta comunicazione;
- Indirizzi comunicati, per consultare tutti i propri indirizzi di reperibilità comunicati all’Istituto.
Destinatari del servizio
Il nuovo servizio è disponibile per tutti i lavoratori dei settori privato e pubblico e non sostituisce, in alcun modo, gli obblighi contrattuali di comunicazione da parte dei medesimi lavoratori nei confronti dei propri datori di lavoro.
Lavoratori pubblici afferenti al Polo unico
Per i lavoratori pubblici la normativa vigente prevede che il dipendente comunichi preventivamente alla sua Amministrazione di appartenenza l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi. L’Amministrazione è tenuta a fornire quindi il dato all’INPS per l’effettuazione delle VMC datoriali e d’ufficio.
La disponibilità all’utilizzo del nuovo servizio anche per il lavoratore pubblico ha lo scopo di ottimizzare il flusso comunicativo e offrire maggiori garanzie di correttezza e tempestività dell’informazione per l’esecuzione delle VMC.
Il servizio non deve, invece, essere utilizzato dai lavoratori pubblici per la comunicazione del solo allontanamento temporaneo dal proprio domicilio di reperibilità, per terapie, visite mediche, accertamenti sanitari o per gli altri giustificati motivi. In tali fattispecie, infatti, non si configura un cambio del domicilio di reperibilità ma un semplice allontanamento dal proprio domicilio che rimane invece confermato.
Datori di lavoro privati e pubblici
In tutti i casi, il datore di lavoro viene messo al corrente del diverso indirizzo di reperibilità comunicato dal lavoratore:
- in fase di richiesta di una VMC, se la comunicazione è stata effettuata prima della richiesta di visita;
- al momento della consultazione degli esiti, qualora il lavoratore abbia comunicato una variazione di reperibilità dopo la richiesta di VMC e il datore di lavoro abbia acconsentito – spuntando l’apposito campo – ad inviare la visita al diverso indirizzo fornito dal lavoratore.
Tale servizio non esonera il lavoratore dall’effettuare le comunicazioni previste al proprio datore di lavoro, sulla base del contratto di riferimento.