Sinergie di Scuola – 26/08/2014 – Riduzione delle prerogative sindacali nelle p.a.
A seguito della conversione in legge del decreto-legge “Madia” sulla Pubblica Amministrazione, il Ministro ha firmato in data 20 agosto 2014 la circolare n. 5 del 20/08/2014 in materia di riduzione delle prerogative sindacali nelle Pubbliche Amministrazioni.
Con la circolare sono fornite alle Amministrazioni Pubbliche ed alle Associazioni Sindacali indicazioni in ordine alle modalità di applicazione dell’articolo 7 del Decreto-Legge n. 90/20014 che ha disposto, a decorrere dal 1° settembre 2014, la riduzione del cinquanta per cento delle prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni.
Le riduzioni si applicano alle prerogative sindacali riconosciute al personale di tutte le pubbliche amministrazioni, sia contrattualizzato sia in regime di diritto pubblico.
Distacchi sindacali
Il contingente complessivo dei distacchi sindacali spettanti alle singole associazioni sindacali rappresentative è ridotto del cinquanta per cento a decorrere dal 1° settembre 2014.
Per ciascuna associazione sindacale la riduzione è operata con arrotondamento dell’eventuale frazione residua all’unità superiore. La riduzione non si applica nell’ipotesi di attribuzione all’associazione sindacale di un solo distacco.
Il contingente complessivo dei distacchi, rideterminato in virtù della riduzione del cinquanta per cento, potrà essere nuovamente ripartito tra le associazioni sindacali con le relative procedure contrattuali e negoziali. In tale ambito, sarà possibile definire, con invarianza di spesa, forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali.
Pertanto, entro la data del 31 agosto 2014 tutte le associazioni sindacali rappresentative dovranno comunicare alle amministrazioni la revoca dei distacchi sindacali non più spettanti. Le amministrazioni provvederanno poi a comunicare – secondo le consuete modalità previste dai rispettivi ordinamenti – al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri la revoca dei distacchi, al fine di consentire nell’anno corrente la verifica a consuntivo del rispetto dei contingenti complessivi derivanti dalla riduzione e attribuiti a ciascuna associazione sindacale. Di conseguenza, la revoca non è necessaria se, al momento dell’attivazione del distacco sindacale, è stato già previsto il termine del 31 agosto 2014.
Permessi sindacali retribuiti
La riduzione del cinquanta per cento prevista dal decreto-legge in esame si applica anche al monte-ore complessivo dei permessi sindacali retribuiti concessi dall’amministrazione di appartenenza ai dirigenti delle associazioni sindacali per l’espletamento del proprio mandato.
Nell’anno corrente, la riduzione del contingente dei permessi sindacali spettanti alle associazioni sindacali rappresentative deve essere effettuata secondo il metodo del calcolo pro-rata, pertanto dal 1° gennaio 2014 al 31 agosto 2014 il contingente spetta in misura piena, mentre il contingente relativo al periodo intercorrente tra il 1° settembre 2014 ed il 31 dicembre 2014 deve essere ridotto nella misura del 50 per cento.
Fino alla data del 31 agosto 2014 l’amministrazione è tenuta a concedere i menzionati permessi sindacali, qualora siano ancora disponibili in base al calcolo del monte ore spettante per l’anno in corso. Ne consegue che a decorrere dal 1° settembre 2014, qualora in seguito alla riduzione ed alla rideterminazione del contingente le associazione sindacali abbiano esaurito il relativo contingente a disposizione, le medesime non potranno più essere autorizzate alla fruizione di ulteriori ore di permesso retribuito.