Sinergie di Scuola – 26/11/2014 – Supplenze: la modalità di convocazione cambia in base alla durata
Come chiarito dal D.M. n. 62 del 13 luglio 2011, le modalità di convocazione dei supplenti si differenziano in relazione alla durata della supplenza:
- supplenze fino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e nella primaria: convocazione prioritaria agli aspiranti che hanno dichiarato la loro disponibilità ad accettare supplenze di tale durata. In questo caso, posto che – generalmente – si tratta di assenze non prevedibili che richiedono spesso l’immediata sostituzione del titolare assente, si utilizza il telefono/fonogramma, sistema di convocazione che utilizza il recapito di telefono cellulare e/o fisso. In caso di mancata risposta del supplente al fonogramma, si procede con lo scorrimento della graduatoria. Se nessuno ha accettato la supplenza durante la fascia di reperibilità, dalle ore 9.00 alle ore 10.00 possono essere riviste eventuali situazioni rimaste in sospeso (nessuna risposta da parte dell’interpellato) e la supplenza può essere attribuita al primo aspirante disponibile. Nel caso in cui l’assenza si prolunghi per un ulteriore periodo non superiore a 10 giorni, rimane confermato l’insegnante già in servizio; in caso contrario (assenza superiore a 10 giorni) si procede a individuare un altro supplente mediante normale scorrimento della graduatoria;
- supplenze da 11 a 29 giorni: si scorre normalmente la graduatoria: può esserci un preavviso telefonico, ma la procedura da seguire è quella dell’interpello Vivi Facile;
- supplenze pari o superiori a 30 giorni: la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore (ridotte rispetto ai due giorni previsti dal D.M. 131/2007) rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio. Pur essendo prevista anche in questo caso la convocazione di Vivi Facile, in caso di impossibilità ad accedere alla piattaforma si fa riferimento alle modalità precedenti: “Per le supplenze che si preannunciano di durata non inferiore a trenta giorni la proposta di assunzione deve essere effettuata, comunque, per telegramma o per SMS con avviso di ricezione o tramite e-mail, con avviso di ricezione, all’indirizzo di posta elettronica” (D.M. 131 del 13.6.2007 – art. 11 comma 4).
La proposta di assunzione trasmessa a più aspiranti “può essere positivamente riscontrata, oltre che con la presenza dell’aspirante nel giorno e ora indicati nella convocazione, anche con l’accettazione telegrafica o via fax che pervenga entro i medesimi termini; in quest’ultimo caso l’aspirante, ove la scuola gli comunichi telefonicamente che risulta destinatario della supplenza, deve tassativamente assumere servizio entro 24 ore da quest’ultima comunicazione” (D.M. 131 del 13.6.2007 – art. 11 comma 6).
Per approfondimenti: “Procedure operative per le supplenze temporanee” in Sinergie di Scuola n. 36/2014.