Sinergie di Scuola – 27/01/2017 – TFR, trattenuta del 2,50% e previdenza complementare
L’Aran ha recentemente risposto al seguente quesito:
Alcuni dipendenti in regime di TFR hanno avanzato la richiesta di sospendere l’applicazione della trattenuta del 2,50% sull’80% della retribuzione lorda, diffidando anche l’Amministrazione a rimborsare quanto trattenuto nei termini del periodo di prescrizione. A sostegno della loro richiesta, sono intervenute anche alcune sentenze di merito.
Si chiede pertanto di conoscere l’avviso di codesta Agenzia sulla problematica, anche alla luce delle previsioni dell’AQN del 29 luglio 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici.
Questa è la risposta dell’Agenzia:
In merito al quesito posto, è necessario far riferimento all’Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici, sottoscritto dall’Aran e dalle Confederazioni sindacali rappresentative il 29 luglio 1999 e successivamente recepito nell’art. 1 del DPCM 20 dicembre 1999.
Rileva in particolare l’art. 6 del predetto accordo quadro, nel quale si prevede che il passaggio dei dipendenti pubblici dal regime del TFS al nuovo regime del TFR pubblico deve realizzarsi ad invarianza:
- della retribuzione netta;
- dell’imponibile fiscale;
- dell’imponibile previdenziale.
Per conseguire tale effetto, lo stesso art. 6 ha previsto, per tutto il personale in regime di TFR (sia personale che ha optato per il passaggio dal vecchio al nuovo regime sia personale assunto già in regime di TFR pubblico):
- la soppressione del contributo previdenziale obbligatorio del 2,50%, previsto dalle norme in materia di TFS, precedentemente posto a carico del dipendente;
- la sterilizzazione di ogni effetto ai fini fiscali della eliminazione del contributo a carico del dipendente;
- la riduzione della retribuzione lorda in misura pari all’ammontare del contributo soppresso, al fine di garantire l’invarianza della retribuzione netta;
- il recupero “figurativo” in misura pari alla predetta riduzione (2,50%), al fine di garantire l’invarianza ai fini previdenziali ed ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto;
- la conferma, per le amministrazioni statali, di un contributo complessivo del 9,60% sull’80% delle voci utili, posto però interamente a carico del datore di lavoro e pari alla somma del 7,10% (quota a carico del datore nel precedente regime) e del 2,50% (quota a carico del lavoratore nel precedente regime); si ricorda altresì che per regioni, enti locali e servizio sanitario nazionale il contributo complessivo è rimasto confermato nella misura de 6,10% sull’80% delle voci utili, anch’esso interamente a carico del datore di lavoro e pari alla somma del 3,60% (quota di contributo a carico del datore nel precedente regime) e del 2,50% (quota di contributo a carico del lavoratore nel precedente regime); tutto ciò al fine di garantire l’invarianza del complessivo flusso finanziario.
Va aggiunto altresì che tale disposizione contrattuale risulta pienamente coerente con il quadro legale di riferimento. In particolare, con quanto previsto dall’art. 26, comma 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale – richiamando i principi e le indicazioni contenuti nell’art. 2 della legge n. 335/1995 e rinviando alla contrattazione collettiva nazionale l’istituzione dei fondi pensione e l’introduzione del TFR pubblico, con conseguente adeguamento della struttura retributiva e contributiva – ha sancito il principio (poi recepito in sede contrattuale e nel successivo DPCM) dell’invarianza, nel passaggio da TFS a TFR, della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini previdenziali. La ratio di tale norma è quella di evitare differenziazioni nella retribuzione netta tra i dipendenti, a parità di inquadramento contrattuale, ma anche quella di garantire la complessiva sostenibilità economico-finanziaria dei costi a carico delle amministrazioni pubbliche, derivanti dai trattamenti di fine rapporto e fine servizio.
Da tale complesso di disposizioni normative emerge dunque che il passaggio al TFR nel settore pubblico, fermo l’impianto del TFR come disciplinato dalla norma civilistica (art. 2120 C.C.), ha richiesto necessariamente degli adeguamenti alla “struttura retributiva e contributiva”, giustificati dalla esigenza di assicurare la “transizione” al nuovo regime, ad invarianza di retribuzione netta tra tutti i dipendenti pubblici e ad invarianza di flussi finanziari complessivi a carico della finanza pubblica. Ed ha richiesto altresì di prevedere una peculiare modalità di erogazione dei trattamenti che, a norma dell’art. 5 del citato AQN, continuano ad essere conteggiati figurativamente dall’ente previdenziale, per tutti i dipendenti iscritti alle gestioni ex INPDAP, e dallo stesso corrisposti al termine del periodo lavorativo, senza dare luogo ad un accantonamento specifico presso le amministrazioni.
In tale ottica, vanno pertanto inquadrate le scelte effettuate in sede negoziale, con particolare riferimento al richiamato articolo 6 dell’AQN (rubricato “effetti sulla retribuzione nel passaggio a TFR”).
In primo luogo, la soppressione, per i dipendenti in TFR, della trattenuta del 2,50% (tuttora applicata, invece, ai dipendenti in TFS). L’articolo 6, comma 1 del citato AQN ha infatti previsto che ai dipendenti in TFR “non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,50% della base retributiva previsto dall’articolo 11 della legge n. 152/1968 e dall’articolo 37 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032”, risultando tale trattenuta incompatibile con l’istituto del TFR.
In secondo luogo, la riduzione della retribuzione lorda in misura pari all’ammontare del contributo soppresso (prevista al comma 2 del medesimo articolo), con contestuale recupero figurativo ai fini previdenziali e dell’applicazione delle norme sul TFR. Quest’ultima disposizione, risponde all’esigenza di garantire l’invarianza, nel passaggio al nuovo regime, della retribuzione netta e di quella assunta a riferimento a fini previdenziali e dell’applicazione del TFR e, in ultima analisi, la parità dei trattamenti retributivi netti tra tutti i dipendenti pubblici, a parità di inquadramento contrattuale.
Alla luce di quanto sopra, va altresì chiarito che i dipendenti in TFR non sono soggetti ad una trattenuta, ma ad una diminuzione della retribuzione lorda finalizzata a garantire l’invarianza della retribuzione netta (con contestuale recupero figurativo a fini previdenziali e di calcolo del TFR). Si tratta di un aspetto della disciplina contrattuale che andrebbe reso evidente anche nelle indicazioni fornite all’interno della busta paga.
Quanto alla giurisprudenza, deve rammentarsi che la maggior parte delle sentenze di merito fin qui intervenute – pur a fronte di altre sentenze pronunciatesi a favore dei ricorrenti, per le quali sussiste comunque il divieto di estensione dei giudicati ai sensi articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e della proroga disposta dall’art. 41, comma 6 del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207 – hanno ritenuto pienamente legittima l’applicazione delle citate disposizioni. Si ricordano, tra le altre, Tribunale di Bologna n. 902 del 12 novembre 2013, Tribunale di Bologna n. 247 del 18 marzo 2014, Tribunale di Napoli del 5 novembre 2014, Tribunale di Milano n. 2084 del 4 agosto 2014, Tribunale di Bologna del 26 gennaio 2015, Tribunale di Napoli del 19 febbraio 2015, Tribunale di Bologna del 23 febbraio 2015, Tribunale di Lucca del 26 febbraio 2015, Tribunale di Bologna n. 184 del 2 aprile 2015, Tribunale di Napoli n. 3428 del 13 aprile 2015, Tribunale di Ravenna n. 215 del 27 ottobre 2015, Tribunale di Velletri n. 1474 del 27 ottobre 2016. Peraltro, anche una Corte superiore, la Corte d’Appello di Torino, con due successive sentenze, la 41/2016 e la 301/2016, ha ritenuto del tutto legittima l’applicazione del disposto contrattuale, al fine proprio di mantenere l’invarianza della retribuzione netta.
In conclusione, la riduzione in misura pari al 2,50% per i dipendenti in regime di TFR pubblico deve ritenersi pienamente in linea con la contrattazione collettiva nazionale (art. 6 dell’accordo quadro 29 luglio 1999), che ha dato coerente attuazione al principio dell’invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini previdenziali, sancito per via legislativa (art. 26, comma 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448).
Si segnala, altresì, che la scrivente Agenzia ha elaborato, sulla problematica oggetto del presente parere, una “guida operativa”.