Sinergie di Scuola – 27/06/2015 – Durc: cosa cambia dal 1° luglio 2015
Dal 1° luglio 2015 la verifica della regolarità contributiva dovrà essere effettuata in base al DM 30.1.2015 con il servizio “Durc On Line” in www.inps.it e in www.inail.it.
Tutte le indicazioni sono state fornite dall’Inps con la circolare n. 126 e dall’Inail con la circolare n. 61, entrambe del 26/06/2015.
L’applicativo Sportello Unico Previdenziale rimarrà attivo, in via transitoria, fino al 1° gennaio 2017 per effettuare solo le seguenti richieste di DURC, selezionabili da “Altra tipologia per – Altri usi consentiti dalla legge”:
- DURC con certificazione crediti P.C.C.
- DURC fatture P.A. debiti scaduti 31.12.2012
- DURC regolarizzazione extracomunitari (riservato agli Sportelli unici per l’immigrazione)
- DURC ricostruzione privata sisma Abruzzo.
Le richieste di Durc presentate anteriormente al 1° luglio 2015 e ancora in corso di istruttoria saranno definite con l’emissione del relativo certificato in Sportello unico previdenziale, applicando la nuova disciplina della regolarità contributiva contenuta nel decreto 30.1.2015.
Le stazioni appaltanti e le amministrazioni procedenti possono accedere dal 1° luglio 2015 al servizio “Durc On Line” sia dal portale Inail sia dal portale Inps con le stesse credenziali/abilitazioni già rilasciate per l’applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it.
Come procedere alla richiesta
Questa è la procedura necessaria per richiedere il Durc on-line a decorrere dal 1° luglio:
- L’utente in possesso delle credenziali accede al portale INPS o al portale INAIL e seleziona il servizio “Durc On Line”.
- L’utente può scegliere una delle seguenti funzionalità: Consultazione Regolarità – Lista Richieste – Richiesta Regolarità.
- L’utente seleziona “Consultazione regolarità”, inserisce il codice fiscale del soggetto di cui deve verificare la regolarità contributiva (se inserisce un codice fiscale formalmente errato il sistema segnala l’errore) e seleziona il bottone “Consulta regolarità”; poiché il Durc On Line è liberamente accessibile la funzione non effettua alcun controllo relativamente alla sussistenza di un rapporto di delega. Se è presente un documento di regolarità in corso di validità, il sistema propone all’utente il documento e la possibilità di visualizzarlo e scaricarlo (il documento è in formato pdf). In caso contrario il sistema risponde con un messaggio che per il codice fiscale indicato non è disponibile un Durc On Line in corso di validità e che la richiesta deve essere effettuata tramite la funzione “Richiesta Regolarità”.
- L’utente seleziona la funzione “Richiesta Regolarità” e inserisce il codice fiscale da sottoporre a verifica e la casella PEC alla quale sarà comunicato l’esito della verifica stessa (le Banche, gli intermediari finanziari e chiunque ne abbia interesse, in possesso di una apposita delega rilasciata dall’impresa o dal lavoratore autonomo, possono effettuare la richiesta di regolarità solo dal portale INPS).
- Il sistema richiama i servizi dell’altro portale e verifica se è già pervenuta una richiesta di verifica della regolarità, in tal caso il portale avvisa l’utente che è già presente una precedente richiesta (prima richiesta) e fornisce il numero di protocollo ad essa già attribuito che nella struttura indica il portale “owner” della richiesta, altrimenti prende in carico la richiesta e attribuisce ad essa il relativo numero di protocollo.
- Il sistema comunica all’utente che l’elaborazione della richiesta è in corso e che durante questa fase è possibile rimanere in attesa oppure controllare successivamente lo stato della richiesta inoltrata utilizzando le funzioni di Ricerca ‘Lista Richieste’. In caso di successivo inoltro tramite la funzione ” Richiesta Regolarità” di una verifica per il medesimo codice fiscale, il sistema controllerà e visualizzerà lo stato della prima richiesta effettuata per il codice fiscale in esame. La richiesta rimane in elaborazione per un massimo di 6 ore, scadute le quali, se i sistemi non si sono allineati viene annullata per cause tecniche e deve essere riproposta.
- Se è possibile attestare subito la regolarità, il sistema consente la visualizzazione del Documento in formato .pdf non modificabile, altrimenti comunica con un messaggio che l’interrogazione non ha fornito un esito automatico e che è stata attivata la verifica da parte degli Enti. Con una PEC spedita all’indirizzo indicato al momento dell’accesso dal richiedente sarà data comunicazione che l’esito può essere visualizzato ed acquisito.
- Per acquisire l’esito della richiesta, l’utente deve selezionare la funzione “Lista Richieste” dove può visualizzare il dettaglio della verifica o dello stato della verifica nei confronti di ciascun ente, che può essere: a. Regolare – b. In verifica – c. Non Regolare – d. Elaborazione in corso.
- Una volta acquisiti gli esiti da ciascun ente (Regolare, Non Regolare, Non iscritto che si riferisce al caso in cui il codice fiscale non è presente negli archivi degli Enti coinvolti nella verifica) il portale “owner” definisce l’esito della richiesta.
- In caso di esito Regolare crea il Documento in formato .pdf non modificabile denominato “Durc On Line”.
- In caso di esito Non Regolare crea un Documento con le stesse caratteristiche del precedente denominato “verifica di regolarità contributiva”.
- L’utente riceve tramite PEC l’avviso che è disponibile l’esito della verifica della regolarità contributiva per il Codice Fiscale per il quale è stata effettuata la richiesta che riporta i dati relativi al codice fiscale, alla denominazione del datore di lavoro/lavoratore autonomo e al numero di protocollo nel seguente formato OWNER_Numeroprotocollo.
Contenuti del Documento se c’è regolarità
Il Documento, in formato «pdf» non modificabile, denominato “Durc On Line” e rilasciato al termine della procedura, riporterà i seguenti contenuti minimi:
- la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;
- l’iscrizione all’INPS, all’INAIL e, ove previsto, alle Casse Edili;
- la dichiarazione di regolarità;
- il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del Documento.
La dichiarazione di regolarità, implicando la verifica in tempo reale negli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili, assolve alla previsione della sussistenza dell’iscrizione a ciascuno degli Enti presso i quali si è determinato l’esito di regolarità. Pertanto, qualora il soggetto non risulti iscritto all’INPS o all’INAIL, nella sezione del documento relativa all’ente interessato sarà indicato “Non iscritto”. Tale situazione comporterà la formazione di un Documento con il quale verrà dichiarata la regolarità solo nei confronti dell’Istituto che ha potuto effettuare la verifica degli adempimenti contributivi.
Qualora la verifica effettuata automaticamente negli archivi di uno degli Enti interessati fornisca immediatamente un esito positivo, lo stesso resta cristallizzato anche qualora la verifica effettuata dagli altri Enti abbia evidenziato una situazione di irregolarità.
In tal caso i sistemi restano in attesa dell’esito dell’invito a regolarizzare effettuato da questi ultimi e il Documento che sarà emesso, non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta, attesterà la regolarità solo qualora il soggetto abbia provveduto alla regolarizzazione.
Il Documento indica la data ed il numero di protocollo, identificativo della richiesta, assegnato dal sistema la cui struttura – INPS_XXXXX o INAIL_XXXXX – consente di identificare il portale INPS o INAIL presso il quale la medesima è stata inoltrata. Il Documento riporta anche la data di scadenza della sua validità calcolata a 120 giorni dalla data della prima richiesta che ha originato l’esito.
L’Ente presso il quale la richiesta di verifica tramite il codice fiscale è stata inserita provvederà a comunicare al richiedente, esclusivamente tramite PEC, che il Documento, in formato .pdf, è disponibile sul sistema.
Posizioni di nuova costituzione e codice fiscale assente
I limiti temporali di operatività della verifica sono stati fissati con riguardo ai pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata.
Ciò comporta che la stessa resterà preclusa per i soggetti che risultino titolari di una posizione contributiva di nuova costituzione la cui operatività si collochi in un tempo più breve rispetto al periodo considerato dalla predetta norma. A tal proposito, l’interrogazione fornirà l’indicazione della data di decorrenza dell’iscrizione senza alcuna attestazione di regolarità.
Analogamente non sarà fornito alcun esito di regolarità per le ipotesi in cui il codice fiscale indicato ai fini della verifica non risulti presente negli archivi di entrambi gli Istituti. In tal caso il sistema darà la sola informazione che il soggetto “non è iscritto”.
Per entrambe le due ipotesi, la conclusione della verifica senza che la stessa sia seguita dall’attestazione della regolarità è determinata dalla circostanza che quest’ultima presuppone sempre il controllo degli adempimenti contributivi.
Diversamente, nell’ipotesi di verifica che interessi una posizione contributiva che al momento della richiesta risulti sospesa/cessata presso uno degli Enti chiamati ad effettuare il controllo, sussistendo le condizioni per l’effettuazione della verifica, l’interrogazione restituirà l’esito di regolarità/irregolarità che tuttavia risulterà riferito agli adempimenti contributivi effettuati dal datore di lavoro/lavoratore autonomo fino alla data in cui lo stesso ha operato.
Esito di irregolarità della verifica e procedimento di regolarizzazione
Il nuovo sistema di verifica è stato progettato per consentire di fornire al richiedente una risposta in tempo reale in ordine alla regolarità contributiva.
Laddove pertanto il controllo nelle singole Gestioni di pertinenza degli Enti coinvolti nella verifica nelle quali risulta presente il codice fiscale indicato all’atto dell’interrogazione, non consenta di proporre un esito di regolarità, la procedura fornirà a video l’informazione che sono in corso verifiche e che la disponibilità dell’esito sarà comunicata all’indirizzo PEC registrato dal richiedente nel sistema nella fase di accesso alla Procedura Durc On Line.
L’indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata è stato previsto come adempimento obbligatorio nella predetta fase per consentire la comunicazione di tutte le notizie relative allo stato della richiesta.
L’esito di irregolarità ha effetto per tutte le interrogazioni che sono effettuate durante il termine di 15 giorni assegnato per la regolarizzazione e comunque per tutte quelle intervenute prima della definizione dell’esito della verifica che comunque non può essere superiore a 30 giorni dalla prima richiesta.
Laddove la richiesta provenga da una Pubblica Amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti, l’esito di irregolarità comporterà l’obbligo dell’attivazione dell’intervento sostitutivo.
Validità del Durc
Poiché l’attivazione della verifica della regolarità avviene esclusivamente attraverso l’inserimento del codice fiscale del soggetto da verificare, il Documento che dichiara la regolarità non contiene né l’indicazione del richiedente né l’indicazione della motivazione della richiesta ma soltanto elementi riconducibili alla posizione del soggetto verificato.
Inoltre, non ha limiti soggettivi o oggettivi nel suo utilizzo, fatto salvo quello della sua validità temporale fissata in 120 giorni dalla data di effettuazione della richiesta che ha originato l’esito.
La procedura, qualora la prima richiesta di verifica per un codice fiscale non produca in tempo reale il Durc On Line provvede ad accodare ad essa tutte le successive interrogazioni effettuate, da parte dei soggetti abilitati, nell’arco temporale necessario a consentire la definizione della prima richiesta e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dalla stessa. Tutte le interrogazioni accodate saranno ricondotte allo stesso numero di protocollo assegnato dal sistema alla prima richiesta, quale numero identificativo della stessa.
Una volta prodotto il Durc On Line il sistema presso il quale la richiesta è stata inoltrata darà notizia via PEC a tutti i richiedenti che il Documento è disponibile.
Il Durc On Line così generato sarà liberamente consultabile e potrà essere stampato o esportato oltre che dal soggetto che lo ha richiesto anche da chiunque vi abbia interesse.
In ogni caso, il Durc On Line potrà essere utilizzato entro il periodo di 120 giorni della sua validità.