Sinergie di Scuola – 28/02/2025 – Piano annuale dei flussi di cassa: la scadenza del 28 febbraio riguarda le scuole? Sono molti i dubbi interpretativi sull’applicabilità dell’adempimento alle istituzioni scolastiche.
Fonte: https://www.sinergiediscuola.it/
In data 8/11/2024 la Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la circolare n. 36, con la quale ha richiamato quanto previsto dall’articolo 6 del Decreto-Legge 155/2024. Tale articolo stabilisce che le amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 165/2001 (quindi, in teoria, scuole comprese), devono adottare entro il 28 febbraio di ogni anno un piano annuale dei flussi di cassa. Questo documento deve includere un cronoprogramma dettagliato dei pagamenti e degli incassi relativi all’anno di riferimento e deve essere redatto seguendo i modelli pubblicati sul sito ufficiale del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Tali modelli sono stati pubblicati con determina della RSG n. 46 del 14/02/2025.
Ma questo adempimento riguarda anche le scuole?
C’è purtroppo molta confusione sull’argomento e mancano indicazioni precise per le istituzioni scolastiche.
La FLC Cgil ritiene che alle scuole non si possa applicare la nota della Ragioneria di Stato sul piano annuale dei flussi di cassa:
“Il regolamento di contabilità delle scuole prevede un piano dei conti specifico e diverso da quello previsto per le Pubbliche Amministrazioni e attribuisce al MIM il compito di provvedere all’armonizzazione dei sistemi. Le scuole pertanto non sono soggette agli adempimenti previsti dalla determina della Ragioneria Generale dello Stato n.46 del 14 febbraio 2025. La FLC CGIL ha sollecitato il Ministero a fornire al più presto alle scuole i necessari chiarimenti“.
Secondo l’Anquap, invece, “l’obbligo di redazione dei flussi di cassa coinvolge anche le scuole“. Tuttavia, l’Associazione solleva alcuni dubbi:
“La determina della RSG n.46 del 14.02.2025, con la quale vengono pubblicati i modelli: al punto 1 si focalizza sugli Enti Territoriali ed Enti non territoriali (tra i quali non rientrano sicuramente le II.SS.); al punto 2 cita le Amministrazioni centrali dello stato per le quali trova applicazione la disciplina del piano finanziario dei pagamenti di cui alla legge 196/2009 che viene applicata, come evidenziato, alle amministrazioni centrali. Nessun cenno al D.I. 129/2018 che riguarda esclusivamente le II.SS. Pertanto, posto l’obbligo a carico delle scuole previsto dal D.L. 155/2024, si presentano queste lacune: 1) L’allegato 3 è quello giusto per le II.SS.? 2) Se si, una volta compilato, quale è lo strumento per trasmettere i dati al MIM e MEF per la verifica della composizione della cassa?”
Sempre l’Anquap rileva che le scuole aderenti a SIOPE+ sono già in grado di elaborare il piano, mentre è necessario attendere l’eventuale aggiornamento dei gestionali. E infine sottolinea che la data del 28 febbraio non è perentoria e non sono previste sanzioni in caso di mancato adempimento.
Infine, l’ANP, rileva, riferendosi alla direttiva della RGS, che essa appaia “inapplicabile alle istituzioni scolastiche che, infatti, sono escluse dall’apposito elenco delle amministrazioni pubbliche di cui al conto economico consolidato redatto annualmente dall’ISTAT, a differenza dei Ministeri e di enti come l’INPS e l’INAIL. D’altra parte, come è ben noto, la contabilità delle istituzioni scolastiche è regolata – ex articolo 21 della legge n. 59/1997 – dalla speciale disciplina di cui al D.I. 28 agosto 2018, n. 129. Inoltre, se non viene chiarito attraverso quale piattaforma telematica debba essere effettuata la trasmissione del piano, la sola sua compilazione risulterebbe inidonea a perseguire gli scopi sopra richiamati“.
Dato l’incerto quadro normativo, fa sapere l’ANP di aver chiesto urgenti chiarimenti al Ministero che, a quanto ci risulta, dovrebbero essere pubblicati a breve. “In ogni caso, – sottolinea l’Assozione dei Presidi – non può e non deve accadere che una misura dagli scopi del tutto condivisibili, quali la riduzione dei tempi di pagamento e la risoluzione dei casi di crisi di liquidità, comporti per i colleghi un ulteriore aggravio di compiti e responsabilità che hanno già superato, da tempo, il limite della sostenibilità. Ad ogni modo, riteniamo opportuno evidenziare con favore come la tardiva elaborazione del piano dei flussi di cassa non integri alcun illecito“.