Sinergie di Scuola – 28/08/2013 – Modello 730 in assenza di sostituto d’imposta
L’articolo 51-bis del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha previsto che a decorrere dall’anno 2014 i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando il modello 730 ad un CAF ovvero ad un professionista abilitato.
Per l’anno 2013, le dichiarazioni (ad esempio del personale a tempo determinato della scuola senza sostituto d’imposta) possono essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente se dalle stesse risulta un esito contabile finale a credito. I rimborsi sono erogati dall’amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni, se di importo superiore a dodici euro.
Entro il giorno 11 ottobre 2013 il soggetto che ha prestato assistenza fiscale deve consegnare al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione mod. 730-3 elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati.
Dal giorno 2 ottobre al giorno 25 ottobre 2013 le relative dichiarazioni potranno essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate.
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