Sinergie di Scuola – 29/10/2014 – Quando si può trasferire il dipendente per incompatibilità ambientale?
“Secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, l’amministrazione può prendere in considerazione, sia ai fini disciplinari, sia al fine di valutare la sussistenza di situazioni di incompatibilità ambientale, fatti che non siano stati accertati in sede giurisdizionale (e penale, in specie); o che, in tali ambiti, siano stati oggetto di valutazioni differenti.
L’amministrazione è, infatti, libera – in linea di principio – di valutare autonomamente la rilevanza dei fatti addebitati all’impiegato, nell’ambito del procedimento disciplinare o di quello di trasferimento per incompatibilità ambientale.
Tuttavia, fa eccezione a questo principio il caso in cui il giudizio penale si sia concluso con l’accertamento della insussistenza dei fatti contestati ovvero con l’accertamento che i fatti non sono stati commessi dall’imputato (come ha ricordato recentemente il Consiglio di Stato, sez. III, 7 marzo 2014, n° 1073).”.
Tale orientamento è stato richiamato e condiviso recentemente dal Tar della Sardegna, con sentenza n. 767 del 9/10/2014, con la quale è stato accolto il ricorso di un militare dell’Arma dei Carabinieri contro il provvedimento del Comando generale che ne disponeva il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale.
Il Tar ha deciso che l’insussistenza dei fatti contestati al ricorrente manifesta la sua rilevanza innanzitutto sotto il profilo dell’eccesso di potere per travisamento, posto che “appare di tutta evidenza che la valutazione circa l’esistenza di una situazione di incompatibilità, pur essendo sganciata dal riconoscimento di una responsabilità sotto il profilo disciplinare, e pur essendo dominata da un’ampia discrezionalità in capo all’amministrazione militare, non può essere affrancata dal riferimento a fatti dimostrabili e riconducibili alla sfera del soggetto nei cui confronti si svolge il procedimento per incompatibilità. La valutazione dei fatti da parte dell’amministrazione militare resta ampiamente discrezionale e limitatamente sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità, ma i fatti su cui la valutazione si compie debbono essere (se non certi almeno) dimostrabili in maniera plausibile“.
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