Sinergie di Scuola – 30/08/2017 – Domanda di ricostruzione di carriera dal 1° settembre 2017
Superato l’anno di prova e formazione, i docenti assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2016/2017 è opportuno che presentino domanda per la ricostruzione della carriera, per poter fare valere, ai fini dell’inquadramento negli scaglioni retributivi, i servizi svolti precedentemente all’assunzione.
In particolare sono valutabili i seguenti servizi:
1. insegnamento nelle scuole statali: durata minima di 180 giorni in un determinato anno scolastico, purché prestati in possesso di idoneo titolo di studio. Vale come anno intero anche il servizio dal 1 febbraio fino agli scrutini finali (o al termine delle attività didattica nella scuola dell’infanzia). Esistono alcune limitazioni tra i vari ordini e gradi di scuola. L’anno 2013 non è valido ai fini della ricostruzione di carriera.
2. servizio di leva/civile: è pienamente valutabile se era in corso alla data del 31 gennaio 1987 o successivamente. Se invece è stato prestato prima del 31 gennaio 1987 vale solo se è coperto da nomina (costanza di impiego). a. i servizi, nelle scuole dell’infanzia (sia di ruolo che non di ruolo) e primaria (solo se di ruolo) degli enti locali, ma solo se si è a tempo indeterminato nell’infanzia o primaria. b. i servizi prestati nelle scuole primarie parificate e nelle scuole secondarie pareggiate.
3. servizi nelle università come professore incaricato, assistente incaricato e assistente straordinario.
Non sono invece valutabili i servizi prestati nelle scuole paritarie, private e legalmente riconosciute.
Ai sensi dell’art. 209 della legge 107/2015 la ricostruzione di carriera deve essere richiesta presentando domanda una volta superato l’anno di formazione e comunque non prima del 1 settembre dell’anno scolastico immediatamente successivo. C’è tempo fino al 31 dicembre di ogni anno.
L’istanza deve essere rivolta al dirigente scolastico della scuola di titolarità (o di servizio, se diversa), e in essa devono essere dichiarati tutti i servizi valutabili: la dichiarazione è sostitutiva delle relative certificazioni (ai sensi del DPR n. 445/00). Non è necessario presentare i certificati di servizio.