Sinergie di Scuola – Congedi per i genitori lavoratori: ecco cosa cambia
Negli ultimi mesi diverse disposizioni normative (da ultima la Legge di stabilità 2013) hanno apportato modifiche al T.U. sulla maternità e paternità.
La legge 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma del mercato del lavoro), entrata in vigore lo scorso 18 luglio 2012, all’art. 4 comma 24 ha previsto in via sperimentale per gli anni 2013-2015 il diritto per il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, di astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di un giorno.
Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può (quindi non è un obbligo, ma una facoltà) astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre è riconosciuta un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100 per cento della retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all’obbligo di astensione della madre è riconosciuta un’indennità pari al 100 per cento della retribuzione. Per poter fruire dei giorni in questione il padre lavoratore è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni prima dei medesimi.
Sempre il comma 24 prevede la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale, la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro.
C’è però da precisare che le due misure previste dalla Riforma del mercato del lavoro (congedo obbligatorio per il padre e voucher per la madre) sono tuttora solo “sulla carta”, in quanto non è ancora stato emanato l’apposito decreto ministeriale attuativo della legge con il quale saranno regolamentate le previsioni normative previste dalla Legge 92.
Un’altra novità per i genitori è contenuta nel Decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 (Decreto Sviluppo bis), convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, entrata in vigore il 20 ottobre scorso.
Nell’ambito dell’art. 7 riguardante la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico, sono apportate delle modifiche al comma 3 dell’articolo 47 del T.U., che viene così sostituito:
«3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato all’Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le modalità stabilite con decreto di cui al successivo comma 3-bis, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro interessato.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per protezione dei dati personali, sono adottate, in conformità alle regole tecniche previste dal Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l’attuazione di quanto disposto al comma 3.».
Inoltre, il comma 1 dell’articolo 51 riguardante la documentazione da presentare dopo aver fruito del congedo per malattia del figlio è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente capo, il lavoratore comunica direttamente al medico, all’atto della compilazione del certificato di cui al comma 3 dell’articolo 47, le generalità del genitore che usufruirà del congedo medesimo».
Segnaliamo infine un’ultima modifica introdotta dal comma 339 della Legge di stabilità 2013, riguardante la modalità di fruizione oraria del congedo parentale di cui all’art. 32 del T.U.
Dopo il comma 1 è inserito il comma 1-bis: “La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonchè i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. […]”.
Il successivo comma 3 è così riscritto:
“Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo”.
Infine, dopo il comma 4 è aggiunto il comma 4 bis: “Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva”.