Sinergiediscuola.it – 02/12/2010 – Le ferie per i Dirigenti scolastici
Facendo seguito a due precedenti comunicazioni (nota prot. n. 18804 del 2 ottobre 2008 e prot. n. 9573 del 21 aprile 2010), l’USR per il Lazio fornisce alcune precisazioni relativamente alla disciplina della fruizione di ferie e delle festività soppresse per il personale con qualifica dirigenziale. Precisazioni peraltro resasi necessarie per alcuni rilievi avanzati da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato.
Come previsto dal D.L.vo 66/03 e dal C.C.N.L. – Area V della Dirigenza – sottoscritto in data 11aprile 2006 e confermato nelle premesse del C.C.N.L. siglato in data 15 luglio 2010, “le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del Dirigente programmare e organizzare le proprie ferie comunicandole al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale in modo da garantire la continuità del servizio.”
E rientra altresì nella esclusiva responsabilità di ciascun Dirigente l’eventuale modifica del proprio programma di ferie; pertanto, l’eventuale rinvio della fruizione delle ferie maturate nell’anno di riferimento all’anno scolastico successivo – ed in particolare ai primi 6 mesi del medesimo – deve essere supportato da dichiarazione personale dell’interessato (da trasmettere all’USR unitamente alla comunicazione di assenza) che precisi le motivate, gravi, eccezionali ed obiettive esigenze personali o di servizio che abbiano reso concretamente impossibile la fruizione delle ferie nel corso dell’anno di riferimento.
Infatti, solo “esigenze di servizio assolutamente indifferibili”, adeguatamente documentate, possono prorogare a tutto l’anno scolastico successivo a quello di riferimento il termine di fruizione delle ferie. Ne consegue che non è possibile rinviare per intero le ferie per l’anno in corso all’anno successivo, in quanto la norma derogatoria ha carattere di eccezionalità e può essere invocata soltanto in riferimento ad esigui periodi residui di ferie, non goduti a causa di motivati ed indifferibili impegni di lavoro.
Tra l’altro l’USR precisa che, in linea generale, sono da ritenere assolutamente limitati gli impegni che non possono essere assolti dal collaboratore vicario.
Comunque, oltre tali periodi (I° semestre e/o termine anno scolastico successivo), non è ammissibile la fruizione delle ferie, pur maturate dagli interessati.
Un importante chiarimento infine riguarda i dirigenti scolastici che andranno in pensione con decorrenza 1° settembre 2011. Costoro dovranno usufruire improrogabilmente di tutte le ferie spettanti, comprese quelle dell’anno scolastico in corso, prima dell’inizio del periodo di preavviso, in quanto in tale periodo non è consentita la fruizione delle stesse.
USR Lazio, nota prot. n. 2911 del 23 novembre 2010