Sinergiediscuola.it – 04/12/2010 – Contribuzione figurativa in maternità
La contribuzione figurativa spetta, a domanda, anche per i congedi per maternità non in costanza del rapporto di lavoro subordinato (quale che fosse, all’epoca, la gestione assicurativa di iscrizione ed anche in caso di lavoratrice inoccupata) a condizione che la lavoratrice sia in possesso di cinque anni di contribuzione AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) in costanza di rapporto di lavoro e alla data del 27 aprile 2001 non sia pensionata e sia iscritta all’AGO.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con sentenza n. 23037 del 12 novembre 2010, con la quale ha accolto la domanda di una lavoratrice nei confronti dell’INPS per ottenere l’accredito dei contributi figurativi per i periodi di astensione obbligatoria per maternità.
La Corte d’Appello di Torino, premesso che la ricorrente aveva versato oltre cinque anni di contribuzione all’AGO, aveva disatteso la tesi dell’Inps per cui i cinque anni, di cui all’art. 25 del decreto legislativo 151/2001, dovrebbero necessariamente procedere o succedere alla maternità, collocarsi cioè all’interno di un rapporto di lavoro, perché la contribuzione figurativa mai potrebbe essere riconosciuta alle lavoratoci autonome. Per la Corte territoriale infatti la limitazione affermata dall’Istituto non era ravvisabile nel testo della legge e che, a seguire quella tesi, la norma sarebbe inutile in quanto, essendo la originaria ricorrente lavoratrice dipendente, già godrebbe della piena tutela quanto al riconoscimento della contribuzione figurativa.
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello.
La contribuzione figurativa è riservata esclusivamente ai lavoratori dipendenti, e quindi ai soggetti iscritti all’AGO ed alle gestioni sostitutive facenti capo all’Inps, nonché alle gestioni esclusive (dipendenti pubblici), andando a coprire periodi di astensione dal rapporto di lavoro, e quindi privi di contribuzione, dovuti ad eventi che l’ordinamento ritiene meritevoli di tutela, come appunto la maternità, la malattia ed il servizio militare. Questo istituto non è invece previsto nelle gestioni dei lavoratori autonomi (con alcune eccezioni).
Nell’ambito dell’AGO, se il congedo per maternità avviene in costanza di rapporto di lavoro, non è necessaria alcuna anzianità contributiva pregressa, e per tutta la durata del congedo consegue automaticamente il diritto alla indennità economica ed il riconoscimento della contribuzione figurativa.
Se il sistema fosse strutturato solo in questi termini, l’ambito di tutela della maternità sotto l’aspetto della contribuzione figurativa risulterebbe oltremodo limitato, perché non sarebbero coperti tutti i periodi di maternità che si collocano al di fuori del rapporto di lavoro: non sarebbe coperta da contribuzione né colei che aveva lavorato come subordinata ma che, durante il periodo di maternità, si era trovata in stato di non occupazione, oppure che, nello stesso periodo, aveva prestato lavoro autonomo come artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, professionista, parasubordinata o lavorante a domicilio.
Secondo la Corte quindi il diritto all’accredito deve essere riconosciuto prescindendo dalla collocazione dell’evento maternità, ed anche dal fatto che, antecedentemente o successivamente al periodo oggetto di domanda, sia stata svolta attività lavorativa in settori che non prevedevano o non prevedano l’accredito figurativo per maternità. Ossia, la contribuzione figurativa compete qualunque fosse la gestione cui la lavoratrice era iscritta all’epoca del congedo, ed anche se non era iscritta ad alcuna gestione perché non occupata. Il beneficio però è subordinato al fatto che la lavoratrice, alla data di entrata in vigore del TU n. 151/2001 fosse iscritta alla gestione dei lavoratori dipendenti e possa far valere cinque anni di contribuzione.