Sinergiediscuola.it – 20/10/2010 – Permessi per l’assistenza ai portatori di handicap
Il 19 ottobre 2010 è stato approvato in via definitiva il disegno di legge recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (C. 1441-quater-F).
Tra le varie materia trattate, segnaliamo le novità alla disciplina sui permessi per l’assistenza ai portatori di handicap.
Con l’art. 24 sono state infatti apportate modifiche all’art. 33 della legge n. 104/1992, con validità sia per il settore pubblico, sia per il privato.
In particolare, riguardo al permesso di 3 giorni mensili retribuiti per assistere un familiare portatore di handicap, non ricoverato a tempo pieno, esso spetta:
– esclusivamente ai parenti e affini entro il 2 grado;
– fino al 3° grado nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap abbia 65 anni compiuti o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti;
– a un solo lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona;
– a entrambi i genitori dipendenti, alternativamente, per assistere il figlio (biologico o adottivo) portatore di handicap.
Un’altra modifica riguarda il comma 2 dell’art. 42 del D.L.Vo n. 151/2001: infatti, il diritto alla fruizione dei permessi previsti dall’art. 33 della legge n. 104/1992 successivamente al compimento dei 3 anni da parte del bambino portatore di handicap è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, purchè ne usufruiscano alternativamente, fruibili anche in maniera continuativa.
Per le pubbliche amministrazioni, comprese le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, è prevista una serie di obblighi. Esse devono infatti trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, al Dipartimento della Funzione Pubblica:
– i nominativi dei dipendenti (anche dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri) ai quali sono stati concessi i permessi ai sensi dell’art. 33 della L. 104/1192, indicando altresì a quale soggetto portatore di handicap si riferisce la richiesta (figlio, coniuge, parente o affine);
– il nominativo dell’assistito e le sue generalità, compreso il comune di residenza;
– il rapporto intercorrente tra il dipendente che usufruisce dei permessi e l’assistito;
– l’età del figlio in caso di permessi fruiti dai genitori (minore o maggiore di tre anni);
– il numero delle giornate o delle ore di permesso utilizzate da ciascun lavoratore nel corso dell’anno precedente, suddivise per mese.
Queste informazioni andranno a confluire in una banca dati informatica.