Sinergiediscuola.it – 29/10/2010 – Indennità di fine servizio
La legge 122/2010 ha introdotto importanti modifiche che riguardano il calcolo e il pagamento delle indennità di fine servizio, relativamente ai dipendenti che al 31 dicembre 2010 ne maturano il diritto.
Sul proprio sito l’Inpdap riassume le modalità con le quali verranno calcolate le indennità.
In particolare, l’indennità di buonuscita sarà calcolata in due quote:
1.la prima quota si calcola in base all’anzianità maturata fino al 31 dicembre 2010 secondo le vecchie disposizioni che variano in base alla prestazione, e cioè tanti dodicesimi dell’80% dell’ultimo stipendio annuo e della tredicesima mensilità, per quanti sono gli anni utili, considerando anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi;
2.la seconda quota si calcola in base all’anzianità maturata dal 1° gennaio 2011 ed è determinata dall’accantonamento di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni, per ogni anno di servizio. Le frazioni dell’ultimo anno di servizio sono proporzionalmente ridotte in base alla retribuzione utile mensile, considerando come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.
Gli anni utili sono i servizi resi con iscrizione all’Inpdap, quelli riscattati e quelli relativi ad anzianità di servizio convenzionali la cui copertura previdenziale è prevista da apposite disposizioni legislative.
Cambia anche la valutazione dei periodi e servizi riscattati: infatti, i periodi e i servizi prestati prima del 1° gennaio 2011 vanno ad aumentare l’anzianità maturata (in termini di mesi e anni) riferita alla “prima quota”, mentre i periodi e servizi prestati dopo il 31 dicembre 2010 si trasformano in quote di retribuzione che vengono accantonate secondo le modalità previste per la “seconda quota”.
Le modifiche introdotte dalla legge n. 122/2010 riguardano infine le modalità di pagamento delle prestazioni a partire dalle prestazioni da corrispondere per cessazione dal servizio a partire dal 31 maggio 2010.
La norma dispone che l’indennità sia corrisposta in unico importo se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 90.000 euro; in due importi se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro (in questo caso la prima somma da liquidare sarà pari a 90.000 euro e la seconda sarà pari all’importo residuo. La seconda somma verrà corrisposta dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento); in tre importi se l’ammontare complessivo lordo è uguale o superiore a 150.000 euro (in questo caso la prima somma da liquidare sarà di 90.000 euro, la seconda sarà di 60.000 euro e la terza sarà pari all’importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento).