Sinergiediscuola.it – 30/11/2010 – Sentenza Corte di Cassazione n. 23920 del 25/11/2010 – Licenziamento per superamento del periodo di comporto
Il licenziamento per superamento del periodo di comporto non equivale al licenziamento disciplinare, ma è assimilabile invece al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
A ribadirlo è la Corte di Cassazione che con la sentenza n. 23920 del 25 novembre 2010 ha stabilito che per il datore di lavoro non sussiste l’obbligo di indicare i singoli giorni di assenza del lavoratore, “potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, idonee a evidenziare il superamento del periodo di comporto”.
Non trattandosi di licenziamento assimilabile a quello disciplinare, non è neanche del tutto corretto parlare di “contestazione” delle assenze, per cui non è ritenuta necessaria la descrizione completa delle circostanze che hanno portato al licenziamento.
Quello che conta è quindi la corretta individuazione della causa, che nel caso di assenze per malattia è evidentemente nota al lavoratore stesso.