Sinergie di Scuola – 30/08/2017 – Attività sportiva non agonistica: serve il certificato?
A pochi giorni dall’avvio dell’anno scolastico, riepiloghiamo le regole riguardanti i certificati medici per attività sportiva non agonistica.
Nell’agosto del 2014 il Ministero della Salute aveva pubblicato le Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica (O.M. 8 agosto 2014).
A seguito di alcune richieste di chiarimenti, lo stesso Ministero ha successivamente emanato la nota prot. 4165 del 16/06/2015, che oltre ad illustrare tutti i punti dell’Ordinanza, ha chiarito quali sono i soggetti che necessitano dell’obbligo della certificazione per attività sportiva non agonistica.
Cosa prevedono le Linee guida
Il documento di agosto 2014 precisa quale sia la corretta definizione di attività sportiva non agonistica e dunque chi sia obbligato a fare i certificati, quali sono i medici certificatori, la periodicità dei controlli e la validità del certificato, gli esami clinici. Disciplina inoltre, per i medici, il fac-simile di certificato e definisce gli obblighi di conservazione della documentazione.
Le linee guida non si applicano all’attività ludica e amatoriale, per le quali il certificato resta facoltativo e non obbligatorio, come stabilito dal Decreto legge 69 del 2013 e confermato da una nota interpretativa dello stesso Ministero.
In sostanza devono fare il certificato:
- gli alunni che svolgono attività fisico-sportive parascolastiche, organizzate cioè dalle scuole al di fuori dall’orario di lezione;
- coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti;
- chi partecipa ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.
Sono medici certificatori il medico di medicina generale per i propri assistiti, il pediatra di libera scelta per i propri assistiti, il medico specialista in medicina dello sport ovvero i medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano.
Il controllo deve essere annuale e il certificato ha validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio.
Per ottenere il rilascio del certificato è necessaria l’anamnesi e l’esame obiettivo con misurazione della pressione e di un elettrocardiogramma a riposo effettuato almeno una volta nella vita. Per chi ha superato i 60 anni di età associati ad alti fattori di rischio cardiovascolare, è necessario un elettrocardiogramma basale debitamente refertato annualmente. Anche per coloro che, a prescindere dall’età, hanno patologie croniche conclamate che comportano un aumento del rischio cardiovascolare è necessario un elettrocardiogramma basale debitamente refertato annualmente.
Il medico può prescrivere altri esami che ritenga necessari o il consulto di uno specialista.
Con riferimento alle definizioni dell’attività sportiva non agonistica, di cui al punto 2, il Ministero della Salute precisa che:
- per “coloro” si intendono le persone fisiche tesserate;
- le definizioni riguardano esclusivamente i tesserati in Italia; le stesse non sono, pertanto, rivolte agli atleti stranieri non tesserati in Italia, anche quando questi ultimi partecipano ad attività non agonistiche che si svolgono in Italia.
Attività ludico motoria
L’attività ludico motoria non rientra nell’ambito di applicazione delle Linee guida in esame, tenuto conto che per tale attività sportiva il legislatore, nel mese di agosto 2013, ha soppresso l’obbligo della certificazione per il suo svolgimento.
Per chiarire l’ambito delle attività sportive sottoposte ad obbligo di certificazione, rispetto a quelle, invece, escluse da tale obbligo, come il caso dell’attività sportiva ludico motoria, occorre fare riferimento alla definizione che il decreto ministeriale 24 aprile 2013 aveva fornito.
Più precisamente, per attività ludico motoria, si intende l’attività praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.
Non sussiste, pertanto, obbligo di certificazione per chi esercita tale attività.