Snals verona – 23/03/2020 – GIORNI 18 PERMESSO LEGGE 104/1992: INTERPRETAZIONE DEL MINISTERO ISTRUZIONE – (Segnalato dal prof. Renzo Boninsegna)
Il Ministero dell’Istruzione con Nota prot. n. 440 del 21/03/2020 interpreta in maniera restrittiva la modalità di fruizione dei 18 giorni di permesso legge n.104/1992.
La FAQ della Presidenza Consiglio Ministri che quì sotto si riporta, poteva lasciar intendere che nel mese di aprile si potessero portare anche i 3 giorni di marzo:
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Risposta domande frequenti:
Sono estesi i giorni di permesso della legge 104/1992?
Sì. In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n.104/1992 (3 per il mese di marzo 2020 e 3 per il mese di aprile 2020) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile 2020. Questi giorni, possono essere anche frazionabili in ore e possono essere utilizzati consecutivamente nello stesso mese. I giorni di permesso di marzo 2020 non scadono il 31 marzo 2020, ma possono essere utilizzati anche ad aprile 2020. Ne hanno diritto:
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- I lavoratori dipendenti Pubblici che assistono una persona con disabilità grave (art. 33, comma 3, legge 104/1992);
- I lavoratori dipendenti Pubblici a cui è riconosciuta disabilità grave che hanno già diritto alternativamente al permesso orario o giornaliero (art. 33, comma 6, legge 104/1992).
Le modalità di fruizione dei permessi aggiuntivi per queste due categorie di lavoratori sono a cura dell’amministrazione pubblica per cui lavorano. La domanda, in questi due casi, non va presentata all’INPS ma alla propria amministrazione pubblica secondo le indicazioni fornite da questa.
Il Ministero dell’Istruzione con la Nota prot. n. 440 del 21 marzo 2020 rivolta al personale “ministeriale” (sede centrale Ministero, USR e USP) ma, per “analogia” valida anche per il personale della scuola statale, precisa:
Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104
L’articolo 24 del decreto legge stabilisce che il numero dei giorni di permesso mensile, previsto ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
Ne consegue che, per i mesi di marzo e aprile, il numero complessivo di giorni fruibili è pari a 18, così suddiviso: 3 a marzo, 3 ad aprile e 12 da distribuire tra marzo e aprile.
In altre parole un dipendente del M.I. non può fruire di 18 giorni tutti nel mese di aprile, in quanto i 3 giorni di marzo devono essere fruiti entro marzo 2020.