Tecnicadellascuola.it – 29/07/2010 – Stipendio pieno per le docenti precarie in maternità.
Gli insegnanti con contratto a tempo determinato, al pari dei colleghi di ruolo, hanno diritto a percepire l’intero stipendio nel periodo della maternità e di congedo parentale.
A ribadirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17234/10, con la quale, richiamando il Ccnl scuola del 2001, ha accolto il ricorso di un’insegnante precaria, riconoscendole gli arretrati dovuti dal Ministero dell’Istruzione, che durante la maternità le aveva corrisposto solo l’80% dello stipendio nel periodo dell’astensione obbligatoria e il 30% nella facoltativa.
Secondo il Miur, alla docente andava riconosciuto solo l’80% di retribuzione nei periodi di congedo di maternità (tra novembre 2001 e aprile 2002), perchè la nuova disciplina contrattuale del 2001 non faceva specifico riferimento al personale a tempo determinato e riconosceva solo a quello di ruolo il diritto allo stipendio intero. Per gli insegnanti precari, sempre secondo il Miur, era necessario quindi applicare il Ccnl del 1995.
La Suprema Corte, a conferma di quanto stabilito sia dal giudice del Lavoro di Arezzo sia dalla Corte D’Appello di Firenze, ha chiarito che il Ccnl Scuola del 2001, quando parla di congedi per maternità e parentali, si riferisce a tutto il personale dipendente “attribuendo alle lavoratrici e ai lavoratori il miglior trattamento previsto senza specificazione né distinzione alcuna all’interno del personale stesso”. Quanto sopra proprio per sanare la differenza che invece era applicata dal contratto del 1995 tra precari e insegnanti di ruolo. Per la Cassazione quindi le nuove norme “sono dirette a tutto il personale dipendente senza distinzione alcuna tra personale a tempo indeterminato e determinato”, quest’ultimo “nei limiti della durata della nomina”.
Tale decisione, secondo la Corte, non è smentita neppure dal Ccnl 2003, che all’art. 19 prevedeva disposizioni più restrittive in materia di congedi parentali per il personale a tempo determinato, in quanto, a giudizio della Cassazione, quanto riportato nel suddetto articolo rappresenta una semplice precisazione in materia di ferie, permessi e assenze del personale precario, precisazione che quindi non sostituisce quanto disposto precedentemente dal Ccnl del 2001.