Tecnicadellascuola.it – 22/09/2010 – Nessun aumento anche per i compensi accessori – Lo stabilisce il 1° comma dell’articolo 9 del DL 78. La norma presenta però aspetti paradossali: stando alla lettera della legge gli incarichi aggiuntivi assegnati per la prima volta nel 2011 non potranno essere retribuiti. L’Anp chiede un intervento chiarificatore dei Mnistri competenti.
Fra le numerose norme contenute nella manovra finanziaria di fine maggio (il decreto legge n. 78) ce n’è una particolarmente importante sulla quale, curiosamente, non si è ancora sviluppata una adeguata discussione ma su cui l’Anp ha fermato la propria attenzione da qualche tempo.
Si tratta del 1° comma dell’articolo 9 che recita testualmente: “Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, …. non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell’anno 2010, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo”.
Una lettura testuale della disposizione fa pensare al fatto che nessun dipendente pubblico potrà percepire dopo il 31 dicembre 2010 una retribuzione superiore a quella dell’anno precedente; la legge consente la sola eccezione del comma 17 che riguarda la possibile erogazione delle indennità di vacanza contrattuale.
La regola appare quanto meno strana soprattutto per il suo riferimento al “trattamento accessorio”: stando alla lettera sembra infatti che neppure i compensi gravanti sul fondo di istituto possano essere superiori a quelli dell’anno precedente.
Ma è del tutto evidente che una regola del genere non ha molto senso, soprattutto nel settore scolastico dove i compensi accessori sono legati ad incarichi aggiuntivi.
Facciamo un caso molto semplice: a partire dal 2011 il dirigente scolastico della scuola X attribuisce due nuovi incarichi di collaboratore del dirigente in quanto i due docenti che avevano svolto l’incarico in precedenza si sono trasferiti in altra sede o comunque non sono più in servizio; che succederà ai due nuovi collaboratori ? non potranno percepire il compenso solo perché nell’anno precedente non avevano avuto alcun compenso accessorio ?
E che dire dei dirigenti scolastici ai quali l’amministrazione attribuisce un incarico di reggenza ?
Senza parlare poi dei docenti “meritevoli” che non potranno comunque avere neppure un euro in più di quanto avuto nel 2010.
C’è chi ritiene che la norma vada interpretata in modo diverso: sono i compensi per le funzioni che non potranno aumentare (se in una certa scuola il compenso per il collaboratore è di 3mila euro per il 2010, lo stesso compenso nel 2011 non potrà essere di entità superiore).
La questione, soprattutto in questa fase di rinnovo dei contratti di istituto, non è di poco conto e non sarebbe male se il Ministero fornisse qualche chiarimento in merito anche allo scopo di evitare possibili contenziosi.
“Da diverse settimane – sottolinea Valentino Favero, della direzione nazionale Anp – la nostra organizzazione sta sollevando più di un dubbio sulla materia. Noi stiamo lavorando per avere chiarimenti sia dai Ministeri competenti (in particolare dalla Funzione Pubblica) sia dall’Aran. Per il momento non abbiamo ancora avuto risposte ufficiali ma riteniamo che la questione rivesta carattere di assoluta urgenza visto che entro la fine di novembre i contratti di istituto dovrebbe essere sottoscritti. A questo si deve poi aggiungere il fatto che sull’intera materia della contrattazione di istituto va fatta chiarezza: noi siamo convinti il “decreto Brunetta” 150 abbia sottratto alla contrattazione di istituto tutta la materia dell’impiego delle risorse umane: sarebbe ora che l’Amministrazione confermi doverosamente che tutto questo ricade nella semplice informativa”.