U.S.R. per l’Umbria – Nota prot. n° 0016822.02-12-2015 del 02/12/2015 – Chiarimenti sul conferimento di incarichi a tempo determinato, in particolare su posti di potenziamento a seguito della Fase C del Piano Assunzionale per l’A.S.2015-2016
A seguito della conclusione delle operazioni di immissione in ruolo relative al Piano Assunzionale straordinario del personale docente, si forniscono alcune indicazioni operative in merito al conferimento degli incarichi a tempo determinato sui posti di potenziamento.
Com’è noto, ai sensi dell’Art.1 comma 95 della Legge 107/15, “a decorrere dall’A.S. 2015-16, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo A.S. 2015-2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di cui all’art.40, comma 9, della Legge 27 dicembre 1997, n.449, e non sono disponibili per le operazioni di mobilità, utilizzazione o assegnazione provvisoria“.
Pertanto, mentre per il corrente anno scolastico non si darà luogo a sostituzioni brevi e saltuarie né a supplenze fino all’avente titolo, potranno invece essere stipulati incarichi a tempo determinato con scadenza 30 giugno, in tutti i casi in cui l’assegnazione della sede ai neo-immessi in ruolo sia stata oggetto di differimento.
I contratti a tempo determinato su posti di potenziamento rimasti vacanti (non assegnati ad alcun docente per mancanza di aspiranti) andranno stipulati con scadenza 30 giugno 2016. Eventuali proroghe al 31 agosto verranno in seguito effettuate secondo criteri e con modalità che verranno successivamente comunicate.
Relativamente ai posti di potenziamento per il sostegno, è possibile procedere alla copertura dei posti rimasti vacanti (nessun aspirante) e disponibili (per differimento) solo in presenza di docenti in possesso del titolo di specializzazione, in quanto la nomina di personale non specializzato trova giustificazione esclusivamente nelle ore curriculari, dovendosi, in questi casi, assicurare il diritto allo studio degli alunni. Pertanto, al di là di quest’ultime ipotesi, in mancanza di docenti specializzati non si dovrà procedere alla stipula di alcun contratto a tempo determinato.
Saranno oggetto di supplenza, per la restante parte di orario i posti attribuiti con contratto part-time.
Si ribadisce che i supplenti devono essere nominati dalle graduatorie della classe di concorso del rispettivo posto di potenziamento.
Nel caso in cui il posto del vicario sia stato coperto, nell’organico di potenziamento, con utilizzazione di classe di concorso affine e tale posto sia rimasto vacante per assenza di aspiranti o per differimento dell’assunzione in servizio del docente assegnato, il suddetto posto andrà coperto con supplente nominato dalle graduatorie della classe di concorso di appartenenza del vicario.
Premesso quanto sopra, in caso di esaurimento delle GAE, gli incarichi a tempo determinato saranno stipulati attingendo dalle Graduatorie di Istituto della medesima classe di concorso del potenziamento attribuito.
Nel caso invece all’istituzione scolastica di secondo grado sia stata assegnato un docente di una classe di concorso non presente nell’istituzione medesima, la stessa si rivolgerà alla scuola viciniore per avere la specifica graduatoria, secondo quanto previsto dal Regolamento sulle supplenze.
Per i posti e le classi di concorso non esaurite nel corso delle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo indeterminato/determinato, le disponibilità
dovranno essere comunicate, con urgenza, entro e non otre il 3/12/2015 agli A.T.P. per la relativa copertura.
Gli A.T.P. provvederanno a dare opportune indicazioni al riguardo.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
Il Dirigente
Antonella Iunti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali
Ai Dirigenti Scolastici della Regione Umbria
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
- Fonte: http://istruzione.umbria.it/