Visite fiscali – Dal sito guidaaldiritto.ilsole24ore.com
Corte di cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza 9 marzo 2010 n. 5718
Non perde l’indennità di malattia il lavoratore che risulta assente alla visita di controllo durante le fasce orarie di reperibilità per essere andato a trovare la propria madre in ospedale. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 5718/2010 secondo la quale questa circostanza integra un’ipotesi di giustificato motivo che legittima l’assenza del lavoratore alla visita di controllo. Infatti l’assenza alla visita di controllo per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia, può essere giustificata, oltre che dal caso di forza maggiore, “da ogni situazione la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell’assicurato, secondo un accertamento riservato al giudice del merito”.